ECLI:EU:T:2006:399•Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 dicembre 2006.#Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.#Fondo europeo di sviluppo regionale - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità.#Cause riunite T-314/04 e T-414/04.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 dicembre 2006.#Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.#Fondo europeo di sviluppo regionale - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità.#Cause riunite T-314/04 e T-414/04.
ECLI:EU:T:2006:399Eu Chamb 03 T14 dic 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997‑1999 Renania del Nord‑Westfalia e del programma operativo Resider II‑Renania del Nord‑Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33
Dispositivo
Dispositivo
1) I ricorsi sono irricevibili.
2) La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.
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