ECLI:EU:C:2006:567•Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 settembre 2006.#Banca Popolare FriulAdria SpA contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria provinciale di Pordenone - Italia.#Aiuti concessi dagli Stati - Decisione 2002/581/CE - Agevolazioni fiscali concesse alle banche - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Questione pregiudiziale identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito.#Causa C-336/04.
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 settembre 2006.#Banca Popolare FriulAdria SpA contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria provinciale di Pordenone - Italia.#Aiuti concessi dagli Stati - Decisione 2002/581/CE - Agevolazioni fiscali concesse alle banche - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Questione pregiudiziale identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito.#Causa C-336/04.
ECLI:EU:C:2006:567Eu Chamb 05 C14 set 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Demanda di pronuncia pregiudiziale – Commissione tributaria provinciale di Pordenone – Validità della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche [notificata con il numero C(2001) 3955] (GU L 184, pag. 27)
Dispositivo
Dispositivo
1) L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle banche.
2) Gli artt. 87 CE e seguenti, l’art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, nonché i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono ostare ad una misura nazionale che disponga la restituzione di un aiuto in esecuzione di una decisione della Commissione che abbia qualificato il detto aiuto incompatibile con il mercato comune e il cui esame, alla luce delle disposizioni e dei principi generali medesimi, non abbia rivelato elementi tali da inficiarne la validità.
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