ECLI:EU:C:2006:280•Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2006.#Procedimento penale a carico di Henri Léon Schmitz.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Neufchâteau - Belgio.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione delle persone e dei servizi - Lavoratori - Autoveicolo - Messa a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro - Veicolo immatricolato all'estero - Datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro.#Causa C-291/04.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2006.#Procedimento penale a carico di Henri Léon Schmitz.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Neufchâteau - Belgio.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione delle persone e dei servizi - Lavoratori - Autoveicolo - Messa a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro - Veicolo immatricolato all'estero - Datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro.#Causa C-291/04.
ECLI:EU:C:2006:280Eu Chamb 04 C2 mag 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal de police de Neufchâteau — Interpretazione degli artt. 10 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE — Provvedimento nazionale che richiede che un autoveicolo, per essere utilizzato da un residente, sia immatricolato nello Stato membro interessato anche se è messo a disposizione del detto residente dal suo datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Lavoratore legato al suo datore di lavoro da un contratto di lavoro e che allo stesso tempo è azionista, amministratore, delegato alla gestione corrente o svolge una funzione analoga.
Dispositivo
Dispositivo
L’art. 43 CE osta a che una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, imponga ad un lavoratore non subordinato residente in tale Stato membro di immatricolare nel detto Stato un veicolo aziendale messo a sua disposizione dalla società datrice di lavoro, la quale ha sede in un secondo Stato membro, quando il veicolo aziendale non è né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro in via permanente né, di fatto, utilizzato in tal modo.
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