ECLI:EU:C:2007:6•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 gennaio 2007.#Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Promessa contrattuale di pagamento - Venir meno di una condizione essenziale del contratto - Motivi e argomenti nuovi - Sostituzione di motivi - Domanda di audizione di testimoni - Criterio del creditore privato - Motivazione della sentenza del Tribunale - Determinazione dell’importo dell’aiuto - Art. 87, n. 3, lett. c), CE - Diritto al contraddittorio - Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa.#Causa C-404/04 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 gennaio 2007.#Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Promessa contrattuale di pagamento - Venir meno di una condizione essenziale del contratto - Motivi e argomenti nuovi - Sostituzione di motivi - Domanda di audizione di testimoni - Criterio del creditore privato - Motivazione della sentenza del Tribunale - Determinazione dell’importo dell’aiuto - Art. 87, n. 3, lett. c), CE - Diritto al contraddittorio - Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa.#Causa C-404/04 P.
ECLI:EU:C:2007:6Eu Chamb 02 C11 gen 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30).
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento.
3) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario.
4) La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.
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