ECLI:EU:C:2006:180•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2006.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE -Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente - Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d'impatto - Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane - Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna.#Causa C-332/04.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2006.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE -Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente - Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d'impatto - Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane - Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna.#Causa C-332/04.
ECLI:EU:C:2006:180Eu Chamb 03 C16 mar 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Attuazione incompleta/erronea degli artt. 3, 9, n. 1, e del punto 10, lett. b), dell’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Mancata applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 3 della direttiva 97/11/CE – Mancata sottoposizione ad una valutazione di un progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna (Valencia).
Dispositivo
Dispositivo
1) Avendo trasposto in maniera incompleta l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE; non avendo trasposto l’art. 9, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11; non avendo rispettato il regime transitorio previsto all’art. 3 della direttiva 97/11; non avendo trasposto correttamente il combinato disposto del punto 10, lett. b), dell’allegato II nonché degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto a procedura di valutazione dell’impatto ambientale il progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna e, di conseguenza, non avendo applicato le disposizioni degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 2, 8 e 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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