ECLI:EU:T:2007:211•Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2007.#Stichting Al-Aqsa contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità per combattere il terrorismo - Congelamento dei fondi - Ricorso di annullamento - Motivazione.#Causa T-327/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2007.#Stichting Al-Aqsa contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità per combattere il terrorismo - Congelamento dei fondi - Ricorso di annullamento - Motivazione.#Causa T-327/03.
ECLI:EU:T:2007:211Eu Chamb 02 T11 lug 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22)
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la Stichting Al-Aqsa.
2) Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580.
3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.
4) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.
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