ECLI:EU:T:2008:526•Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 26 novembre 2008.#Agraz, SA e altri contro Commissione delle Comunità europee.#Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro - Metodo di calcolo dell’importo - Campagna 2000/2001 - Valutazione del danno.#Causa T-285/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 26 novembre 2008.#Agraz, SA e altri contro Commissione delle Comunità europee.#Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro - Metodo di calcolo dell’importo - Campagna 2000/2001 - Valutazione del danno.#Causa T-285/03.
ECLI:EU:T:2008:526Eu Chamb 08 T26 nov 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso per risarcimento dei danni lamentati dalle ricorrenti come conseguenza del metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 2000, n. 1519, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l’importo dell’aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 174, pag. 29).
Dispositivo
Dispositivo
1) La Commissione è condannata a versare alla Agraz SA e alle altre 86 società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II un indennizzo corrispondente ad un aumento del 15,54% dell’importo dell’aiuto alla produzione che esse hanno percepito per la campagna 2000/2001, quale fissato dall’allegato II del regolamento n. 1519/2000.
2) Tale indennizzo sarà rivalutato mediante interessi compensativi, a far data dal pagamento effettivo dell’aiuto ad ogni ricorrente e sino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti, con riguardo alle ricorrenti i cui nomi sono riportati nell’allegato I, e al tasso d’inflazione annuale accertato, per il periodo interessato, da Eurostat nello Stato membro in cui sono stabilite, con riguardo alle ricorrenti i cui nomi sono riportati nell’allegato II.
3) L’indennizzo, come rivalutato, sarà maggiorato di interessi di mora, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completo pagamento, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.
4) La Agraz e le altre 86 società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II sopporteranno i due quinti delle proprie spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.
5) La Commissione sopporterà le proprie spese e i tre quinti delle spese sostenute dalla Agraz e dalle altre 86 società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II dinanzi al Tribunale e alla Corte.
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