ECLI:EU:T:2005:220•Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 giugno 2005.#Tokai Carbon Co. Ltd (T-71/03), Intech EDM BV (T-74/03), Intech EDM AG (T-87/03) e SGL Carbon AG (T-91/03) contro Commissione delle Comunità europee.#Concorrenza.#Cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 giugno 2005.#Tokai Carbon Co. Ltd (T-71/03), Intech EDM BV (T-74/03), Intech EDM AG (T-87/03) e SGL Carbon AG (T-91/03) contro Commissione delle Comunità europee.#Concorrenza.#Cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03.
ECLI:EU:T:2005:220Eu Chamb 02 T15 giu 2005
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5083 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Procedimento COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali).
Dispositivo
Dispositivo
1) Nella causa T-71/03, Tokai Carbon/Commissione:
– il ricorso è respinto;
– la ricorrente è condannata alle spese.
2) Nella causa T-74/03, Intech EDM BV/Commissione:
– il ricorso è respinto;
– la ricorrente è condannata alle spese.
3) Nella causa T-87/03, Intech EDM AG/Commissione:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 420 000;
– l’art. 3, lett. h), della decisione COMP/E-2/37.667 è modificato nel senso che la responsabilità congiunta e in solido d’Intech EDM AG è limitata ad un importo di EUR 420 000;
– il ricorso è respinto per il resto;
– la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.
4) Nella causa T-91/03, SGL Carbon/Commissione:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 9 641 970 per l’infrazione commessa nel settore della grafite isostatica;
– il ricorso è respinto per il resto;
– la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.
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