ECLI:EU:C:2006:132•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2006.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Codice doganale comunitario - Procedure intese alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione - Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi e mancato pagamento degli interessi moratori.#Causa C-546/03.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2006.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Codice doganale comunitario - Procedure intese alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione - Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi e mancato pagamento degli interessi moratori.#Causa C-546/03.
ECLI:EU:C:2006:132Eu Chamb 02 C23 feb 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1) – Versamento tardivo di una parte delle risorse proprie delle Comunità europee in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali – Rifiuto di pagare gli interessi moratori dovuti in conseguenza del ritardo nelle iscrizioni sul conto della Commissione
Dispositivo
Dispositivo
1) a) Non rispettando i termini per la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale, previsti dall’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale, e, a partire dal 1° gennaio 1994, previsti dall’art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, determinando così un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie, e
b) non versando alla Commissione delle Comunità europee gli interessi connessi a tale ritardo in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e, a partire dal 31 maggio 2000, in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’insieme delle dette disposizioni.
3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
4) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
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