ECLI:EU:C:2003:605•Ordinanza del presidente della Corte del 6 novembre 2003. # Dansk Postordreforening contro Skatteministeriet. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca. # Cancellazione dal ruolo. # Causa C-169/02.
Ordinanza del presidente della Corte del 6 novembre 2003. # Dansk Postordreforening contro Skatteministeriet. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca. # Cancellazione dal ruolo. # Causa C-169/02.
ECLI:EU:C:2003:605Eu Cjeu6 nov 2003
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-169/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell ' art. 234 CE, dall ' Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Dansk Postordreforening
e
Skatteministeriet,
domanda vertente sull ' interpretazione dell ' art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l ' avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l ' Østre Landsret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell ' art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull ' interpretazione dell ' art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
2. Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l ' Østre Landsret ha informato la Corte che intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest ' ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale aveva rinunciato alla sua azione.
3. Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa.
4. Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte.
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