ECLI:EU:C:2002:742•Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 10 dicembre 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/66/CE nei termini prescritti. # Causa C-211/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 10 dicembre 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/66/CE nei termini prescritti. # Causa C-211/02.
ECLI:EU:C:2002:742Eu Cjeu10 dic 2002
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento per inadempimento contro il Granducato di Lussemburgo la Commissione chiede di:
1) accertare che il Granducato di Lussemburgo ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (1), in quanto non ha adottato i provvedimenti giuridici e amministrativi necessari per conformarsi a tale direttiva;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
2 L'art. 15, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 24 ottobre 1998. In deroga a tale termine gli Stati membri adottano, ai sensi dell'art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 5 della presente direttiva entro e non oltre il 24 ottobre 2000. In base all'art. 15, n. 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3 Alla Commissione non furono comunicate, né entro il 24 ottobre 1998 né entro il 24 ottobre 2000, le possibili disposizioni emanate in attuazione della direttiva. Pertanto in primo luogo la Commissione inviò il 3 febbraio 1999 una lettera di diffida al governo lussemburghese. Con nota del 31 marzo 1999 fu trasmesso alla Commissione, tramite la Rappresentanza permanente del Lussemburgo, un progetto di legge, senza che tuttavia fosse indicata la data prevedibile della sua entrata in vigore. Il 23 luglio 1999 la Commissione inviò quindi un parere motivato allo Stato membro, fissando [ad esso] un termine di due mesi [per conformarvisi]. A tale atto non fu data risposta. Con riguardo al successivo termine di attuazione del 24 ottobre 2000, di cui all'art. 15, n. 1, secondo comma, la Commissione inviò del pari, il 5 dicembre 2000, una lettera di diffida al Granducato di Lussemburgo. Poiché il Lussemburgo non contestò l'inadempimento, il 25 luglio 2001 la Commissione trasmise conseguentemente un parere motivato allo Stato membro, fissando altresì un termine di due mesi [affinché quest'ultimo vi si conformasse]. Anche tale atto rimase senza risposta.
4 Nel procedimento dinanzi alla Corte il governo lussemburghese, per giustificare l'assenza, fino ad allora, dell'attuazione, addusse tra l'altro che, in primo luogo, erano stati intrapresi approfonditi studi per l'individuazione della forma giuridica adeguata per la trasposizione, e che la direttiva 97/66 era stata in seguito modificata dall'art. 19 della direttiva 2002/58/CE (2), cosicché nella trasposizione si era voluto tener conto anche della modifica.
5 Secondo giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione nella quale lo Stato membro si trovava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (3). Uno Stato membro inoltre non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (4).
6 Poiché non è contestato il fatto che alla scadenza fissata non fosse stata data ancora attuazione alla direttiva nell'ordinamento giuridico lussemburghese, si deve ritenere accertato un inadempimento.
Spese
7 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e il Granducato di Lussemburgo in base all'opinione precedentemente sostenuta è soccombente, esso va condannato alle spese.
Conclusione
8 Propongo alla Corte di decidere come segue:
«1) il Granducato di Lussemburgo ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in quanto non ha adottato i provvedimenti giuridici e amministrativi necessari per conformarsi a tale direttiva;
2) il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese».
(1) - GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(2) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (direttiva sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche; GU L 201, pag. 37).
(3) - V., tra le altre, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26); 7 maggio 2002, causa C-364/00, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4177, punto 8), e 26 settembre 2002, causa C-351/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I-8101, punto 9).
(4) - V., tra le altre, sentenze 25 ottobre 2001, causa C-78/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I-8195, punto 38), e causa C-351/01 (citata alla nota 4, punto 9).
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