ECLI:EU:T:2009:316•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 9 settembre 2009.#Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava e Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco e altri contro Commissione delle Comunità europee.#Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Associazione di categoria - Ricevibilità - Rinuncia a un motivo - Qualificazione come aiuti nuovi o come aiuti esistenti - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Principio di proporzionalità.#Cause T-230/01 a T-232/01 e T-267/01 a T-269/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 9 settembre 2009.#Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava e Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco e altri contro Commissione delle Comunità europee.#Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Associazione di categoria - Ricevibilità - Rinuncia a un motivo - Qualificazione come aiuti nuovi o come aiuti esistenti - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Principio di proporzionalità.#Cause T-230/01 a T-232/01 e T-267/01 a T-269/01.
ECLI:EU:T:2009:316Eu Chamb Extd 05 T9 set 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Nelle cause T‑230/01 e T‑267/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1); nelle cause T‑231/01 e T‑268/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (GU 2002, L 279, pag. 35), e, nelle cause T‑232/01 e T‑269/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (GU 2002, L 174, pag. 31).
Dispositivo
Dispositivo
1) Le cause T‑230/01, T‑231/01, T‑232/01, T‑267/01, T‑268/01 e T‑269/01 sono riunite ai fini della sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) Nelle cause da T‑230/01 a T‑232/01:
– il Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa e la Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja;
– la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya e la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sopporteranno ciascuna le proprie spese.
4) Nelle cause da T‑267/01 a T‑269/01, la Confebask sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja.
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