Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2009.#Lior GEIE contro Commissione delle Comunità europee (T-192/01) e Commissione delle Comunità europee contro Lior GEIE e Lior International NV (T-245/04).#Clausola compromissoria - Programmi Thermie e Altener II - Contratti relativi a progetti nell’ambito della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico - Ricevibilità - Domanda di pagamento - Documentazione dei costi - Richiesta di rimborso degli anticipi erogati - Risarcimento danni.#Cause riunite T-192/01 e T-245/04.

ECLI:EU:T:2009:365Eu Chamb 03 T30 set 2009

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Due ricorsi ai sensi dell’art. 238 CE proposti rispettivamente dalla Lior GEIE e dalla Commissione riguardo a sette contratti conclusi tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Thermie e ad un contratto concluso tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Altener II.

Dispositivo

Dispositivo

1) La Lior GEIE è condannata a versare alla Commissione:

– per il contratto Biogaz, il contratto Biomasse e il contratto Maxibrochure bioclimatique, EUR 6 156,75, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a partire dal 1° gennaio 2003;

– per il contratto Biomasse, EUR 16 325,11, più interessi a decorrere dal 30 giugno 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel giugno 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

– per il contratto Wind Energy, EUR 3 980, più interessi a decorrere dal 15 gennaio 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel gennaio 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

– per il contratto Transport, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

– per il contatto Photovoltaïque, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2) La Lior è condannata a versare alla Commissione, per il contratto Agores, EUR 32 800, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2003 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2003 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo.

3) Non vi è luogo a statuire sulla domanda della Commissione nella causa T‑245/04, diretta alla condanna in solido della Lior International NV al pagamento delle somme dovute dalla Lior.

4) La Lior è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese attinenti al procedimento principale nelle cause riunite T‑192/01 e T‑245/04, un quarto delle spese della Commissione attinenti a tale procedimento.

5) La Lior è condannata a sopportare tutte le spese del procedimento sommario nella causa T‑192/01 R.

6) La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento principale nella causa T‑192/01 e i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento avviato contro la Lior nella causa T‑245/04.

7) La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso contro la Lior International nella causa T‑245/04.

8) La Lior International sopporterà le proprie spese.