Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2003. # A. Seisenbacher GmbH contro Commissione delle Comunità europee. # Clausola compromissoria - Contratto relativo a lavori di rinnovamento dell'edificio della Commissione a Kiev (Ucraina) - Patti modificativi - Parti contraenti. # Causa T-93/01.

ECLI:EU:T:2003:163Eu General Court11 giu 2003

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa T-93/01,

A. Seisenbacher GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. J. Stieldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Parpala, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto a norma dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere il pagamento, da parte della Commissione, di somme asseritamente dovute nell'ambito di un contratto relativo ai lavori di rinnovamento e di ristrutturazione dell'edificio della delegazione della Commissione a Kiev (Ucraina),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

(Punti 1-77 e 79 della motivazione non riportati)

Conclusione

1 In conformità degli accordi contrattuali, come interpretati dalla presente sentenza, e viste altresì le conclusioni della parti, occorre condannare la Commissione a versare sul conto n. (...) presso la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ovvero, nel caso in cui tale conto non esistesse più, su qualsiasi conto che verrà indicato alla Commissione dalla Ost-Invest e dalla ricorrente congiuntamente, le somme di EUR 25 000 e di EUR 4 694,44, oltre agli interessi moratori su tali somme, calcolati secondo le modalità indicate nella presente sentenza, a far data dal 20 luglio 2000 quanto alla somma di EUR 25 000 e dal 20 ottobre 1998 quanto alla somma di EUR 4 694,44.

Dispositivo

dichiara e statuisce:

1) La Commissione è condannata a pagare, in conformità degli accordi contrattuali, come qui interpretati e riassunti supra al punto 78:

- la somma di EUR 25 000, con relativi interessi moratori a far data dal 20 luglio 2000 fino al saldo integrale;

- la somma di EUR 4 694,44, con relativi interessi moratori a far data dal 20 ottobre 1998 fino al saldo integrale.

2) Il tasso degli interessi moratori è stabilito in misura pari all'8% annuo per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 incluso e deve essere calcolato, a partire dal 1_ gennaio 1999, sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, quale risulterà applicabile nelle diverse fasi del periodo in questione, con la maggiorazione di due punti percentuali.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La Commissione è condannata alle spese.