ECLI:EU:C:2004:760•Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 1º dicembre 2004.#Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Zapf Creation AG.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) nº 40/94 - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) nº 40/94 - Sintagma 'New Born Baby' - Non luogo a statuire.#Causa C-498/01 P.
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 1º dicembre 2004.#Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Zapf Creation AG.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) nº 40/94 - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) nº 40/94 - Sintagma 'New Born Baby' - Non luogo a statuire.#Causa C-498/01 P.
ECLI:EU:C:2004:760Eu Chamb 02 C1 dic 2004
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-498/01 P,
avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il
20 dicembre 2001
,
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuto da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Tappin, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in sede d'impugnazione,
procedimento in cui l'altra parte è:
Zapf Creation AG, con sede in Rödental (Germania), rappresentata dai sigg. A. Kockläuner, Rechtsanwalt, e S. Zech, Patentanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza dell'
8 gennaio 2004,
sentito l'avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con il ricorso in oggetto l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 ottobre 2001, causa T‑140/00, Zapf Creation/UAMI (New Born Baby) (Racc. pag. II‑2927; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 21 marzo 2000 (procedimento R 348/1999‑3), che rifiutava la registrazione come marchio comunitario del sintagma «New Born Baby» (in prosieguo: la «decisione controversa»), da un lato, e condannato l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, dall’altro.
2. Nel disporre tale annullamento il Tribunale considerava, in primo luogo, che il sintagma «New Born Baby» non designava né la qualità, né la destinazione, né altre caratteristiche dei prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione, vale a dire «bambole da gioco ed accessori per tali bambole sotto forma di giocattoli». Di conseguenza affermava che l’UAMI a torto aveva rifiutato la registrazione del detto sintagma come marchio comunitario invocando l’impedimento di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
3. In secondo luogo, il Tribunale rilevava che l’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 implicava quella dell’impedimento enunciato all’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, sicché affermava che l’annullamento del primo impedimento alla registrazione, risultante dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, implicava necessariamente la censura del secondo, di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), sempre del regolamento n. 40/94, sul quale la decisione controversa era fondata.
4. La Corte ha sentito le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2004.
5. A parere dell’avvocato generale, il Tribunale, disponendo l’annullamento della decisione controversa, aveva commesso un errore di diritto relativo all’applicazione tanto dell’art. 7, n. 1, lett. b), quanto dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Egli ha pertanto proposto alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di statuire definitivamente essa stessa sulla controversia e di respingere il ricorso della Zapf Creation (in prosieguo: la «Zapf Creation») dinanzi al Tribunale.
6. Con lettera 25 marzo 2004 la Zapf Creation ha comunicato alla Corte di aver ritirato la domanda di registrazione del sintagma «New Born Baby» come marchio comunitario.
7. Con lettera 19 aprile 2004, indirizzata alla Corte, l’UAMI ha confermato il ritiro, e la validità del ritiro, da parte della Zapf Creation della detta domanda di registrazione. Nella medesima lettera l’UAMI ha dichiarato che, ciò considerato, «il procedimento dinanzi alla Corte e quello dinanzi al Tribunale erano diventati senza oggetto». Ha precisato, tuttavia, che tale situazione derivava dal ritiro della domanda di marchio da parte della Zapf Creation, per la qual cosa quest’ultima andava condannata alle spese dei procedimenti dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale.
8. Con lettera 11 maggio 2004 la Zapf Creation ha riferito alla Corte di condividere l’analisi dell’UAMI secondo la quale la controversia era ormai risolta. Ha però sottolineato, nella medesima lettera, che il Tribunale aveva accolto la sua domanda e ha di conseguenza concluso che ciascuna parte sopporti le proprie spese per i procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.
9. Con lettera 26 maggio 2004, infine, l’UAMI ha informato la Corte di un «accordo amichevole» tra le parti sull’addebito delle spese e ha indicato che, nelle circostanze di specie, ritirava la sua «conclusione in merito alle spese, presentata il 19 aprile nella causa C‑498/01 P», vale a dire le conclusioni nel senso della condanna della Zapf Creation alle spese dei due procedimenti.
Giudizio della Corte
10. Il ritiro, intervenuto posteriormente alla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale, della domanda di registrazione come marchio comunitario del sintagma «New Born Baby» non priva affatto d’oggetto la presente impugnazione.
11. Di per sé tale ritiro non influisce sulla sentenza impugnata. Quest’ultima ha prodotto effetti giuridici e l’UAMI potrebbe ancora avere interesse ad agire per rimettere in causa tali effetti e l’interpretazione delle disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 che il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere nella fattispecie. La sentenza impugnata ha inoltre riconosciuto la fondatezza delle pretese della Zapf Creation e potrebbe rivelarsi utile a questa società in sede di futuri procedimenti di registrazione del sintagma controverso.
12. È tuttavia pacifico che il detto ritiro ha l’effetto di porre termine alla controversia vertente sul diniego di registrazione come marchio comunitario del sintagma di cui trattasi. Le parti convengono che la controversia è ormai risolta. Secondo l’UAMI, in particolare, il ritiro della domanda di registrazione è «valido» e le sue conclusioni dedotte contro la sentenza impugnata risultano ormai prive di oggetto.
13. Alla luce di ciò, non vi è più luogo a statuire sul ricorso in oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 6 del medesimo art. 69, peraltro, in caso di non luogo a statuire la Corte decide sulle spese in via equitativa.
15. Nella fattispecie, si deve rilevare che, a parere dell’avvocato generale, giustamente l’UAMI concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata e per il rigetto del ricorso della Zapf Creation contro la decisione controversa. Occorre poi constatare che l’impugnazione è diventata priva di oggetto solo a seguito della decisione della detta società di ritirare, il 25 marzo 2004, dopo che l’avvocato generale aveva presentato le proprie conclusioni ad essa sfavorevoli, la domanda di registrazione presentata il 6 ottobre 1997.
16. Avrebbe quindi potuto giustificarsi, come aveva chiesto l’UAMI con la lettera 19 aprile 2004, la condanna della Zapf Creation alle spese delle due istanze.
17. Tuttavia, la sentenza impugnata ha condannato l’UAMI alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Zapf Creation. Poiché non vi è più luogo a statuire sul ricorso in oggetto, la sentenza impugnata non può essere censurata, con la conseguenza che la condanna dell’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale non può essere rimessa in discussione.
18. Con la lettera 26 maggio 2004 l’UAMI ha inoltre rinunciato a chiedere la condanna della Zapf Creation alle spese delle due istanze.
19. Tutto ciò considerato, nelle circostanze di specie la Zapf Creation va condannata alle spese delle presente istanza.
20. Il Regno Unito, parte interveniente, sopporterà le spese proprie in applicazione dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) così provvede:
1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado introdotto dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
2) La Zapf Creation AG sopporterà le spese del presente giudizio.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
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