Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 9 settembre 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Cancellazione dal ruolo. # Causa C-120/01.

ECLI:EU:C:2002:471Eu Cjeu9 set 2002

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-120/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra N. Hyland, BL, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo predisposto e non avendo comunicato alla Commissione, prima del 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi previste dagli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale J. Mischo,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo predisposto e non avendo comunicato alla Commissione stessa, prima del 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi previste dagli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2 Con lettera 15 luglio 2002, pervenuta alla cancelleria della Corte il successivo 17 luglio, la Commissione ha informato la Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, che essa intende rinunciare agli atti del giudizio.

3 L'Irlanda non ha presentato osservazioni in ordine a tale rinuncia agli atti nel termine previsto.

Decisione relativa alle spese

4 In applicazione dell'art. 69, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, deve disporsi che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DELLA CORTE

così provvede:

1) La causa C-120/01 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) La Commissione delle Comunità europee e l'Irlanda sopporteranno ciascuna le proprie spese.