ECLI:EU:C:2002:156•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE. # Causa C-39/01.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE. # Causa C-39/01.
ECLI:EU:C:2002:156Eu Cjeu7 mar 2002
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-39/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dall'avv. R. Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dall'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque non avendogliele comunicate, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, primo comma, della direttiva 96/61, gli Stati membri dovevano porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a tale direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore, cioè il 30 ottobre 1999, e darne immediata informazione alla Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione circa le disposizioni adottate dal Regno Unito per conformarsi alla direttiva 96/61, il 18 febbraio 2000 la Commissione intimava a tale Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Il Regno Unito ammetteva che vi era un ritardo nella trasposizione della direttiva, ma che questa avrebbe dovuto essere completata per il luglio del 2000. Trascorso tale periodo, il 3 agosto 2000 la Commissione emetteva un parere motivato e invitava il Regno Unito ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla detta direttiva entro due mesi dalla notifica.
4 Con lettera 7 dicembre 2000 il Regno Unito rispondeva che la maggior parte della direttiva 96/61 era stata trasposta in Inghilterra, nei paesi del Galles e della Scozia, ma che la trasposizione non era stata ancora completata per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e Gibilterra, come pure le installazioni off-shore del Regno Unito. La Commissione decideva pertanto di proporre il presente ricorso.
5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, la Commissione sostiene che il Regno Unito avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61 entro il termine prescritto e comunicargliele immediatamente.
6 Il Regno Unito non nega di non aver trasposto la direttiva 96/61 entro il termine prescritto e afferma che la trasposizione completa di tale direttiva è in corso.
7 Dal momento che la trasposizione della direttiva 96/61 non è avvenuta entro il termine prescritto nel parere motivato, il ricorso proposto dalla Commissione appare fondato.
8 Si deve di conseguenza constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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