ECLI:EU:C:2002:396•Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 20 giugno 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/28/CE. # Causa C-328/01.
Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 20 giugno 2002. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/28/CE. # Causa C-328/01.
ECLI:EU:C:2002:396Eu Cjeu20 giu 2002
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ricorso presentato il 30 agosto 2001 ai sensi dell'art. 226 CE la Commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.
2. L'art. 2, n. 1, della direttiva 1999/28 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1º settembre 1999 e di informarne immediatamente la Commissione. Nel controricorso l'Irlanda ha ammesso di non aver ancora adempiuto agli obblighi imposti dalla direttiva, limitandosi ad annunciare l'imminente adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.
3. Non essendo contestato che allo scadere del termine fissato nel parere motivato sussisteva l'infrazione denunciata dalla Commissione, ritengo che il presente ricorso debba essere accolto e che, essendone stata fatta richiesta da parte della ricorrente, l'Irlanda debba essere condannata alle spese.
Conclusioni
4. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
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