ECLI:EU:C:2003:320•Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 3 giugno 2003.#Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.#Agricoltura - FEAOG - Annullamento parziale del regolamento (CE) n. 690/2001 - Misure speciali di sostegno nel settore delle carni bovine - Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri.#Causa C-239/01.
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 3 giugno 2003.#Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.#Agricoltura - FEAOG - Annullamento parziale del regolamento (CE) n. 690/2001 - Misure speciali di sostegno nel settore delle carni bovine - Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri.#Causa C-239/01.
ECLI:EU:C:2003:320Eu Cjeu3 giu 2003
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di annullare l'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui la suddetta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del suddetto regolamento.
I - Contesto normativo
A - Il Trattato CE
2 Ai sensi dell'art. 202, terzo trattino, CE:
«Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:
(...)
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce (...)».
3 Ai sensi dell'art. 211, quarto trattino, CE:
«Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
(...)
- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite».
4 L'art. 268, primo comma, CE, recita:
«Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio».
5 Secondo l'art. 269, primo comma, CE:
«Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie».
6 L'art. 270 CE dispone:
«Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269».
B - I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune
1. Il regolamento n. 25
7 Il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 728, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 25»), ha istituito un Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG; in prosieguo: il «Fondo»), che costituisce una parte del bilancio generale delle Comunità europee, e ha stabilito i principi che si applicano al finanziamento della politica agricola comune.
8 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 25:
«2. Poiché nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità. Sono pertanto finanziati dal Fondo:
a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati;
c) le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato (...)».
2. Il regolamento (CEE) n. 1883/78
9 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (4), modificato da ultimo con il regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 1259 (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 1883/78»):
«Quando nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato viene fissato un importo per unità per una misura d'intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario».
10 L'art. 3 del regolamento n. 1883/78 dispone:
«Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non sia fissato un importo per unità per una misura d'intervento, questa è finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, in conformità degli articoli da 4 a 8».
11 Gli artt. 4-8 del regolamento n. 1883/78 stabiliscono le norme applicabili per il calcolo delle spese d'intervento che vengono poste a carico del bilancio comunitario e le modalità di pagamento di tali spese.
3. Il regolamento (CE) n. 1258/1999
12 Il secondo `considerando' del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), recita:
«considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, (...)».
13 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1258/1999:
«1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "Fondo"), è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.
Esso comprende due sezioni:
- la sezione garanzia;
- la sezione orientamento.
2. La sezione garanzia finanzia: a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale:
d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;
(...).
4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo».
14 L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 dispone:
«2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
C - I regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
1. Il regolamento (CE) n. 1254/99
15 Il trentunesimo `considerando' del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (7) è formulato come segue:
«considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc».
16 Ai sensi del trentaseiesimo `considerando' del regolamento n. 1254/1999:
«considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune».
17 Ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 1254/1999:
«1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43».
18 Secondo l'art. 45 del regolamento n. 1254/1999:
«Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1».
2. Il regolamento (CE) n. 2777/2000
19 In base all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (8), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111 (9), che prevedeva, dal 1_ gennaio 2001 e non oltre il 30 giugno 2001, un regime di acquisto a fini di distruzione degli animali di più di 30 mesi ed essenzialmente degli animali non sottoposti al test dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) al momento della macellazione.
20 L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 prevedeva, per ogni animale interamente distrutto, un co-finanziamento della Comunità del 70% delle spese d'acquisto dell'animale su una base forfettaria; il rimanente 30% restava a carico delle autorità nazionali.
3. Il regolamento impugnato
21 Il regolamento impugnato è stato adottato in base all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999.
22 Esso istituisce un nuovo regime speciale d'acquisto per le carni ricavate da talune categorie di bovini di età superiore a 30 mesi sottoposti al test per il rilevamento della BSE, che consente agli Stati membri d'immagazzinare le carni piuttosto che distruggerle. Tale regime si applica in ogni Stato membro, ad eccezione del Regno Unito, dal 1_ luglio 2001 al 31 dicembre 2001.
23 Ai sensi del quinto `considerando' del regolamento impugnato:
«Data l'estensione della crisi della BSE e, in particolare, la sua probabile durata, e quindi l'entità dell'impegno necessario per sostenere il mercato, sarebbe opportuno che tale impegno fosse ripartito tra la Comunità e gli Stati membri, soprattutto tenuto conto del gran numero di animali di cui si prevede l'acquisto nell'ambito del regime e dell'importo limitato delle risorse di bilancio disponibili per il finanziamento comunitario».
24 L'art. 1, n. 1, del regolamento impugnato, dispone:
«1. Gli Stati membri acquistano carcasse o mezzene refrigerate di bovini di età superiore a 30 mesi delle seguenti categorie (...)».
25 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento impugnato:
«1. Il prezzo di acquisto delle carcasse refrigerate acquistate in uno Stato membro a norma del presente regolamento è stabilito in seguito a una procedura di gara.
2. La procedura di gara si apre in uno Stato membro che per due settimane consecutive ha registrato un prezzo medio di mercato per la classe di riferimento della categoria D pari o inferiore al prezzo limite indicato nell'allegato I per lo Stato membro in questione (...)».
26 Secondo l'art. 3, n. 1, del regolamento impugnato:
«1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per la classe di riferimento. Può essere fissato un prezzo diverso per ciascuno Stato membro.
Il prezzo massimo non può superare il prezzo limite maggiorato di un importo pari a 14 EUR/100 kg di peso carcassa».
27 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento impugnato:
«L'autorità competente versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta entro 65 giorni dalla fine della presa in consegna dei prodotti.
2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato, entro il limite del quantitativo aggiudicato.
(...)
5. La Comunità finanzia il 70% del prezzo delle carni acquistate in virtù del presente regolamento.
Gli Stati membri interessati finanziano il restante 30%, nonché i costi relativi alle operazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9».
II - Procedimento scritto e conclusioni delle parti
28 Nel ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 14 giugno 2001, la Repubblica federale di Germania conclude che la Corte voglia:
- annullare l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato, nella parte in cui tale disposizione obbliga lo Stato membro interessato ad accollarsi il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento medesimo;
- condannare la Commissione alle spese.
29 Essa rileva che, per non pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari delle misure di sostegno, occorrerebbe, nel caso in cui il ricorso venisse accolto e per esigenze di certezza del diritto, mantenere gli effetti del regolamento impugnato.
30 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
31 Nel caso in cui venga accolto il ricorso, essa aderisce al suggerimento della Repubblica federale di Germania di mantenere gli effetti del regolamento impugnato ai sensi dell'art. 231, secondo comma, CE.
32 Con ordinanza 8 novembre 2001 il presidente della Corte ha ammesso l'istanza d'intervento presentata dal Regno di Danimarca, a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.
III - Analisi
A - Sulla ricevibilità del ricorso
33 La Corte ha interrogato le parti sulla questione della ricevibilità del ricorso alla luce della sua giurisprudenza secondo la quale l'annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto (10).
1. Osservazioni delle parti
34 Secondo il governo tedesco, l'annullamento dell'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato, nei limiti in cui la suddetta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in virtù del suddetto regolamento, non inciderebbe affatto sulle misure speciali che sono state attuate in forza del regolamento impugnato, il cui periodo di validità era limitato al 31 dicembre 2001. Tale annullamento parziale produrrebbe conseguenze solo per il rapporto tra la Comunità e gli Stati membri. Più in particolare, tale annullamento comporterebbe l'applicazione delle norme generali in materia di finanziamento della politica agricola comune e, quindi, la Comunità sarebbe chiamata a rimborsare agli Stati membri la quota del finanziamento che, sino ad allora, sarebbe stata, a torto, a loro carico.
35 Il governo tedesco ritiene che, di conseguenza, l'aspetto contestato del regolamento impugnato sia separabile dal resto. Esso rileva anche che non è dimostrato che la Commissione non avrebbe adottato il regolamento impugnato qualora non avesse potuto fare affidamento sul co-finanziamento. Infine, il governo tedesco si richiama alla sentenza Lomas e a. (11), che, a suo avviso, conferma la separabilità delle disposizioni in materia di calcolo di una misura d'intervento agricolo rispetto a disposizioni che disciplinano l'applicazione stessa di tale misura.
36 La Commissione ritiene che, da un punto di vista puramente giuridico, si possa considerare che l'aspetto del regolamento impugnato di cui il governo tedesco chiede l'annullamento sia separabile dal resto di questo stesso regolamento. Infatti, l'annullamento parziale richiesto, ove la Corte vi procedesse, non obbligherebbe il legislatore comunitario ad adottare un nuovo atto che preveda la presa a carico da parte della Comunità dei costi collegati all'acquisto delle carcasse di bovini giacché, in mancanza di una normativa specifica, troverebbero applicazione le norme generali in materia di finanziamento previste dai regolamenti nn. 1254/1999 e 1258/1999.
37 Cionondimeno, la Commissione constata che, sostanzialmente, esiste un rapporto molto stretto tra la disposizione in materia di co-finanziamento, da una parte, e il resto del regolamento impugnato, dall'altra.
38 In primo luogo, essa dubita fortemente che, ove il co-finanziamento non fosse stato possibile, avrebbe adottato il regolamento impugnato così com'era, ponendo a carico del bilancio comunitario l'insieme dei costi risultanti dalle misure adottate.
39 In secondo luogo, essa sostiene che la norma in materia di co-finanziamento non può essere separata dalla norma di cui all'art. 10 del regolamento impugnato, secondo cui «[i] proventi delle vendite dei prodotti effettuate in conformità del presente regolamento appartengono allo Stato membro interessato». A suo avviso, non vi sarebbe stata alcuna ragione di far fruire gli Stati membri dei proventi della vendita ove il finanziamento delle misure fosse stato comunitario al 100%.
40 A causa di questo rapporto sostanziale ed obiettivo, la Commissione rileva che si può ritenere che la norma in materia di co-finanziamento non sia separabile dal resto del regolamento impugnato. Essa si dice confermata nella sua posizione dalle conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 15 giugno 2000 nella causa Germania/Parlamento e Consiglio (12) e dell'avvocato generale Geelhoed del 31 ottobre 2002, nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio (13).
41 Secondo la Commissione, ove la Corte ritenga che la norma in materia di co-finanziamento non sia effettivamente separabile dal resto del regolamento impugnato, il ricorso di annullamento parziale dovrebbe dichiararsi irricevibile.
42 Secondo il governo danese, la questione del finanziamento è separabile dal resto del regolamento impugnato. Esso rileva che l'annullamento dell'art. 5, n. 5, di tale regolamento implicherebbe unicamente che il finanziamento degli acquisti di carni bovine previsti dal regolamento seguirebbe l'iter normale, cioè che gli acquisti sarebbero finanziati al 100% dalla Comunità. Gli Stati membri che hanno proceduto ad acquisti di carni bovine e che hanno in tale occasione finanziato il 30% del prezzo della carne si vedrebbero, in tal caso, rimborsare tali spese dalla Comunità.
2. Valutazione
43 Mi sembra utile prendere come punto di partenza del ragionamento la citata sentenza Commissione/Consiglio. Adita dalla Commissione di un ricorso di annullamento parziale della decisione del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare (non pubblicata) e in risposta a un motivo d'irricevibilità sollevato dal Consiglio e relativo all'indivisibilità della decisione impugnata, la Corte ha affermato quanto segue:
«45 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto della decisione (v., in tal senso, sentenze 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 21, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 256). Ciò si verifica nella fattispecie.
46 Gli elementi la cui omissione vizierebbe di illegittimità la dichiarazione non sono, per definizione, contenuti in quest'ultima e sono perciò separabili dalle disposizioni che vi figurano. L'annullamento del terzo comma della dichiarazione nei limiti in cui non si sono menzionati taluni articoli della Convenzione non inciderebbe per nulla sulla portata giuridica delle disposizioni sulle quali il Consiglio si è già pronunciato. Un annullamento del genere non modificherebbe quindi la sostanza della decisione impugnata. Pertanto, tali elementi possono considerarsi separabili dal resto della decisione impugnata» (14).
44 Ora, come il governo tedesco, sono del parere che l'aspetto del regolamento impugnato di cui tale governo chiede l'annullamento, e cioè il finanziamento del 30% da parte degli Stati membri previsto dall'art. 5, n. 5, secondo comma, sia separabile dal resto di questo stesso regolamento, nel senso che l'annullamento di questo elemento non modificherebbe la sostanza del regolamento impugnato.
45 La sostanza risiede, infatti, nell'istituzione di un regime speciale di acquisto di carni bovine per far fronte alla crisi provocata dalla BSE, come confermano, in particolare, il primo (15) e il quarto (16) `considerando' del regolamento impugnato.
46 Un annullamento parziale di questo lascerebbe interamente intatta tale sostanza del regolamento impugnato, cui peraltro si è già data attuazione da diversi anni, e darebbe luogo, come viene confermato sia dai governi tedesco e danese sia dalla Commissione, solo a una compensazione finanziaria tra la Comunità e gli Stati membri interessati, nel senso che la prima dovrebbe rimborsare a questi ultimi le spese effettuate in forza dell'obbligo di co-finanziamento, ammesso che questo sia illegittimo.
47 Peraltro, il fatto che, secondo la Commissione, essa non avrebbe verosimilmente adottato il regolamento impugnato così com'era, ove il co-finanziamento non fosse stato possibile, non osta a che tale co-finanziamento possa considerarsi separabile dal resto del regolamento impugnato.
48 Un argomento analogo dedotto dal Consiglio nella citata causa Commissione/Consiglio (17) non ha, in effetti, impedito alla Corte di affermare che l'aspetto della decisione del Consiglio di cui la Commissione chiedeva l'annullamento fosse scindibile dal resto della decisione. Il criterio che risulta da tale sentenza, e cioè l'effetto dell'annullamento parziale sulla sostanza della normativa di cui trattasi, è infatti un criterio obiettivo (18) e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell'autorità che ha adottato l'atto controverso. Un criterio soggettivo non sarebbe d'altronde praticabile nel senso che sarebbe difficile accertare con certezza quale sarebbe stata la posizione adottata dall'istituzione ove fosse stata esclusa fin dall'origine una partecipazione finanziaria degli Stati membri.
49 Analogamente, il nesso che esiste, secondo la Commissione, tra il co-finanziamento, da una parte, e il fatto che gli introiti delle vendite spettino agli Stati membri, dall'altra, non mi sembra essere sufficiente per ritenere che il co-finanziamento sia legato in modo inscindibile al resto del regolamento impugnato.
50 Si tratta, infatti, di un nesso con un aspetto molto specifico del regolamento impugnato, aspetto non riguarda neanch'esso la sostanza del suddetto regolamento. Peraltro, non sarebbe impossibile per la Commissione prevedere, nell'ambito delle misure che questa, in caso di annullamento parziale, sarebbe tenuta ad adottare in forza dell'art. 233 CE, disposizioni aventi lo scopo di evitare un arricchimento senza causa degli Stati membri.
51 Infine, aggiungo inoltre che l'annullamento totale del regolamento impugnato - che non viene peraltro richiesto nel caso di specie - potrebbe anche considerarsi sproporzionato rispetto all'obiettivo da raggiungere che è, per il governo tedesco, quello di eliminare il co-finanziamento obbligatorio. Un annullamento del genere creerebbe, infatti, una situazione d'incertezza del diritto per gli operatori che hanno potuto fruire degli interventi in forza di tale regolamento, il che non accadrebbe nel caso in cui la domanda di annullamento parziale venga accolta.
52 Ritengo quindi che il ricorso, così come formulato dalla Repubblica federale di Germania, sia ricevibile.
B - Sul primo motivo, relativo alla mancanza di fondamento giuridico
1. Argomenti delle parti
53 Per quanto riguarda il merito del ricorso, il governo tedesco sostiene, in quanto primo motivo, che il regolamento impugnato è privo di qualsiasi fondamento giuridico valido. La Commissione non avrebbe infatti alcuna competenza per prevedere un co-finanziamento obbligatorio a carico degli Stati membri in un regolamento di esecuzione come il regolamento impugnato.
54 Infatti, in forza dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, che costituisce il fondamento giuridico del regolamento impugnato, la Commissione è legittimata solo ad adottare le modalità di applicazione di cui al n. 1 del suddetto articolo, che prevede l'adozione delle misure necessarie quando il mercato della Comunità è perturbato o minacciato di essere perturbato a causa di un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi.
55 Ora, secondo il governo tedesco, il Consiglio, autorizzando la Commissione ad adottare misure di applicazione, non le ha dato competenza per adottare disposizioni che si discostino dal regolamento di base su un punto sostanziale istituendo un co-finanziamento obbligatorio.
56 Il regolamento n. 1254/1999 prevede infatti il finanziamento esclusivo da parte della Comunità di tutte le misure di sostegno necessarie sul mercato delle carni bovine. Una conclusione del genere deriva dal fatto che, in conformità al trentaseiesimo `considerando' e all'art. 45 del regolamento n. 1254/1999, le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del suddetto regolamento devono essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento n. 1258/1999.
57 Ora, l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 non prevede co-finanziamento da parte degli Stati membri per gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Risulta inoltre dal secondo `considerando' del suddetto regolamento (19) che i costi delle misure d'intervento comunitarie sono esclusivamente a carico del bilancio comunitario.
58 Il governo tedesco aggiunge che questa analisi trova conferma negli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1883/78 che, anche se delineano una distinzione tra le misure d'intervento per le quali viene fissato un importo per unità e quelle per le quali non viene fissato un siffatto importo, prevedono in entrambi i casi che le spese per le misure d'intervento sono esclusivamente finanziate dalla Comunità (20).
59 Secondo il governo tedesco, l'istituzione con il regolamento impugnato di un co-finanziamento obbligatorio reca inoltre pregiudizio all'equilibrio istituzionale tra il Consiglio e la Commissione previsto dagli artt. 202 CE e 211 CE. Infatti, la previsione, all'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato di un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri pari al 30% non costituisce un'esecuzione, bensì una modifica a una norma sostanziale del regolamento n. 1254/1999.
60 Il governo tedesco asserisce, in proposito, che, pur se la Commissione è in linea di principio autorizzata a prevedere misure di acquisto (come nel caso di specie) mediante un regolamento di esecuzione, quando l'andamento della struttura dei prezzi sui mercati delle carni bovine lo richieda, essa non può tuttavia modificare uno dei fondamenti dei mercati comunitari delle carni bovine, e cioè il finanziamento al 100% di tale tipo di misure di sostegno mediante risorse di bilancio comunitarie, così come previsto dal regolamento n. 1254/1999.
61 Infine, secondo il governo tedesco, deriva dall'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 25, tuttora in vigore, che le conseguenze finanziarie che risultano dai sistemi di prezzi uniformi e dalla politica agricola comune incombono alla Comunità, in particolare nel caso degli interventi destinati a regolarizzare i mercati, cioè nel caso delle misure come quelle decise dal regolamento impugnato.
62 Dal canto suo, la Commissione fa valere, in primo luogo, che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999 l'autorizza ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere il mercato dalle perturbazioni che lo colpiscono o lo minacciano, in caso di rialzo o di ribasso notevole e persistente dei prezzi. La Commissione rileva che la suddetta disposizione non stabilisce altra condizione se non la necessità delle misure in questione. Nel caso di specie, gli acquisti di carni ordinati dal regolamento impugnato sarebbero incontestabilmente idonei a contribuire alla stabilizzazione del mercato comunitario delle carni bovine, colpito dalla crisi della BSE.
63 Peraltro, la legittimità di una misura adottata nel settore della politica agricola comune può, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, essere inficiata solo qualora sia manifestamente inadeguata o nel caso in cui l'istituzione che ne è l'autore abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
64 Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999, che le conferiva una competenza eccezionale al fine di risolvere situazioni di crisi, la autorizzasse necessariamente a derogare alle altre disposizioni del suddetto regolamento e, in particolare a quelle relative al finanziamento, ove ciò si fosse rivelato assolutamente indispensabile.
65 Peraltro, la Commissione rileva che per giurisprudenza costante la nozione di competenze di esecuzione conferite alla Commissione dev'essere interpretata in senso lato.
66 In secondo luogo, la Commissione fa valere ch'essa non ha violato le norme del finanziamento definite dal Consiglio adottando l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato.
67 Infatti, pur se è esatto che gli interventi di regolarizzazione dei mercati agricoli sono generalmente finanziati nella loro integralità dalla sezione garanzia del Fondo, si tratta di una prassi e non di un obbligo giuridico. In particolare, l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 non potrebbe interpretarsi nel senso che istituisce un siffatto obbligo, dato che esso non prevede espressamente l'esclusività del finanziamento comunitario.
68 Secondo la Commissione occorre inoltre tener conto dell'art. 2 del regolamento n. 1883/78. Un'interpretazione a contrario della suddetta disposizione dimostra chiaramente che non sussiste alcun obbligo giuridico di finanziamento comunitario esclusivo nel caso delle misure d'intervento non contemplate dalla suddetta disposizione. La misura prevista dal regolamento impugnato corrisponderebbe a tale situazione, giacché essa prevede che il prezzo di acquisto delle carni viene determinato nell'ambito di una gara e non in base a un importo per unità fissato in anticipo.
69 Nel caso in cui la Corte non condivida l'opinione della Commissione e ritenga che la sezione garanzia del Fondo debba obbligatoriamente finanziare integralmente le misure d'intervento in materia agricola, la Commissione fa valere, in subordine, che la deroga a tale obbligo giuridico che risulta dall'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato era necessaria nel caso di specie e quindi riconducibile all'art. 38 del regolamento n. 1254/1999. Infatti, i sovraccosti generati dalla nuova crisi della BSE per la Comunità non avevano potuto essere presi in considerazione all'atto della redazione del bilancio per l'esercizio 2001 per motivi di calendario. I fondi inizialmente previsti per finanziare le spese agricole rischiavano quindi di non essere sufficienti.
70 In terzo luogo, la Commissione fa presente che la Repubblica federale di Germania commette un errore nel sostenere che l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato sia una norma essenziale, riservata dalla giurisprudenza della Corte alla competenza del Consiglio e che non può quindi essere adottata dalla Commissione nell'ambito delle competenze di esecuzione che le sono conferite.
71 Infatti, la suddetta disposizione non sarebbe una norma che riflette un orientamento fondamentale della politica agricola comune nel settore delle carni bovine, bensì soltanto una misura specifica applicabile durante un semestre.
72 Peraltro, aggiunge la Commissione, nel settore delle norme di finanziamento come in qualsiasi altro, il Consiglio deve soltanto disciplinare gli elementi generali di base della materia e può validamente delegare alla Commissione la competenza necessaria alla loro esecuzione.
73 Il governo danese rileva che, alla pari del governo tedesco, non contesta la facoltà per il Consiglio, nell'ambito della sua attività legislativa, di adottare una misura che deroghi al principio dell'integrale finanziamento comunitario delle misure di regolarizzazione dei mercati agricoli.
74 Tale principio fondamentale risultava già espressamente dal regolamento n. 25, che ha creato il Fondo e continua ancora ad essere in vigore, come confermato dagli artt. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 e 2 del regolamento n. 1883/78.
75 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui le misure che rientrano nell'art. 3 del regolamento n. 1883/78 possono essere finanziate dagli Stati membri, secondo il governo danese esso va disatteso. Infatti, anche ammettendo che il citato art. 3 si applichi nel caso di specie, tale disposizione non precisa il modo di finanziamento applicabile alle misure che rientrano nel suo campo di applicazione. Non vi sarebbe quindi alcun elemento a favore della tesi secondo cui il Consiglio avrebbe, con la suddetta disposizione, voluto modificare il principio d'integrale finanziamento comunitario degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.
76 Il governo danese osserva inoltre che, attenendosi agli argomenti della Commissione, questa avrebbe potuto teoricamente stabilire un regime di finanziamento secondo il quale gli Stati membri dovrebbero versare il 95% e la Comunità il 5% delle spese collegate alle operazioni di acquisto imposte agli Stati membri dal regolamento impugnato.
77 Ora, una siffatta facoltà per la Commissione di disattendere il principio fondamentale del finanziamento comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati avrebbe l'effetto, a parere del governo danese, da una parte, di spostare l'equilibrio istituzionale in seno alla Comunità e, dall'altra, di contribuire a rendere illusorio il limite massimo delle spese agricole comuni, giacché il bilancio comunitario non rifletterebbe più le spese collegate alla politica agricola comune.
78 Secondo il governo danese, se il bilancio comunitario non prevede mezzi che possano finanziare le misure d'intervento come quelle previste dal regolamento impugnato, la Commissione è tenuta, nell'osservanza delle disposizioni finanziarie del Trattato CE, a cercare l'istituzione della base finanziaria necessaria per il finanziamento delle spese.
2. Valutazione
79 La persuasività degli argomenti presentati dai governi tedesco e danese prevale, a mio parere, su quella degli argomenti dedotti dalla Commissione.
80 Occorre, infatti, richiamare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i provvedimenti esecutivi adottati dalla Commissione non possono essere contrastanti con la disciplina di base adottata dal Consiglio (21), il che non è altro se non l'espressione del principio fondamentale della gerarchia delle norme (22).
81 La Commissione sostiene che, prevedendo un co-finanziamento obbligatorio nel regolamento impugnato, essa non ha derogato alla disciplina di base, costituita nel caso di specie dai regolamenti nn. 1254/1999 e 1258/1999 (a causa del riferimento a quest'ultimo nell'art. 45 del primo).
82 Ciò non mi pare convincente.
83 E' certamente vero che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999, sul quale si basa, in particolare, il regolamento impugnato, non precisa le modalità di finanziamento delle «misure necessarie» adottate in forza di tale disposizione. Altre disposizioni della disciplina di base portano cionondimeno a concludere che le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento devono essere integralmente finanziate dal FEAOG.
84 In proposito si ricorderà, anzitutto, il trentaseiesimo `considerando' del regolamento n. 1254/1999, ai sensi del quale «(...) le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 (...)» (23).
85 Va poi osservato che la tesi della Commissione equivale ad affermare che gli acquisti d'intervento «classici» di cui all'art. 27 del regolamento n. 1254/1999 devono essere integralmente finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo, ma che ciò non deve avvenire per gli «acquisti d'intervento ad hoc» (24) consentiti dall'art. 38, se la Commissione decida in tal senso nell'ambito della procedura del Comitato di gestione. Ritengo che, perlomeno, tutte le misure che costituiscono acquisti d'intervento debbano essere finanziate allo stesso modo.
86 Non si può nemmeno tralasciare il secondo `considerando' del regolamento n. 1258/1999, che prevede che «(...) nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che, in virtù di tale principio, quale figura all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25 (...)» (25).
87 Inoltre, la differenza di testo tra i punti b) e d) dell'art. 1, n. 2, di questo stesso regolamento conferma, a mio avviso, l'esclusività del finanziamento da parte della Comunità delle misure che rientrano nel punto b), fra cui le misure contemplate dal regolamento impugnato.
88 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), «[l]a sezione "garanzia" finanzia (...) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli». Per contro, l'art. 1, n. 2, lett. d), dispone che «[l]a sezione "garanzia" finanzia (...) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche (...)» (26).
89 I termini «contributo finanziario della Comunità» lasciano intendere che, nei casi di cui al punto d), la Comunità si limita al finanziamento di una quota delle spese. Ciò implica che esistono altri contributi finanziari e che ci si trova quindi di fronte a un co-finanziamento. Ora, questi stessi termini non figurano per l'appunto nell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento in questione, il che conferma, a mio avviso, il principio di un finanziamento esclusivo da parte della Comunità degli interventi contemplati in detta disposizione.
90 Il riferimento, fatto dalla Commissione nelle sue memorie, a regolamenti e decisioni del Consiglio che prevedono un co-finanziamento obbligatorio nel settore della politica agricola comune (27) non consente, secondo me, d'infirmare tale conclusione. Non vi è dubbio, a mio avviso, che il Consiglio disponga di un siffatto potere, ma la questione è se l'abbia delegato alla Commissione, il che, a mio parere, non è avvenuto. In subordine, si deve anche rilevare che nessun testo richiamato dalla Commissione riguarda acquisti d'intervento.
91 Peraltro, condivido l'opinione del governo tedesco secondo cui le norme che riguardano la questione di principio del chi finanzi le misure che rientrano nella politica agricola comune sono «norme essenziali della materia di cui trattasi», che, come la Corte ha affermato (28), rientrano nella competenza del Consiglio. Siffatte norme riguardano, infatti, non già l'una o l'altra modalità tecnica, bensì rientrano negli orientamenti fondamentali di una politica.
92 Ne consegue che, a mio avviso, la Commissione non aveva, nel caso di specie, competenza per fissare norme in materia di co-finanziamento.
93 L'argomento della Commissione secondo cui l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato, che prevede il co-finanziamento, non costituiva una «norma essenziale» in quanto si trattava di una misura specifica, limitata nel tempo, non può neanch'esso essere accolto.
94 Anzitutto, non è corretto porre il problema in questi termini. La questione se il principio del finanziamento comunitario degli interventi costituisca una norma essenziale dipende dal contenuto di tale norma, e non è adottando una misura che deroghi in via temporanea a tale norma che questa diviene non essenziale. Ammettere la tesi della Commissione significherebbe, d'altro canto, consentire a questa di eludere il principio secondo cui norme essenziali non possono costituire oggetto di una delega attraverso un rinnovo delle misure derogatorie per periodi consecutivi di sei mesi (29).
95 Peraltro, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui la nozione di esecuzione dev'essere interpretata in senso lato (30) non consente di concludere che la Commissione fosse autorizzata a prevedere un co-finanziamento nel caso di specie.
96 Questa giurisprudenza non può, infatti, consentire alla Commissione di adottare norme che sono in contrasto con la disciplina di base e che, per di più, rientrano nella competenza del Consiglio.
97 La citata sentenza Francia e Irlanda/Commissione, cui si richiama la Commissione, non infirma tale conclusione.
98 Al punto 21 di tale sentenza la Corte ha affermato che:
«(...) se la Commissione fosse autorizzata ad emanare, ai sensi dell'art. 6, n. 7, quinto trattino, del regolamento n. 805/68, nel testo modificato, unicamente misure già consentite da altre disposizioni, tale autorizzazione risulterebbe essenzialmente privata di qualsiasi effetto utile con riguardo al conseguimento dell'obiettivo consistente nell'evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato (...)».
99 Ora, in tale causa era in questione la legittimità di una limitazione, prevista dalla Commissione, del peso delle carcasse che possono essere ammesse all'intervento (31). Una siffatta misura mi sembra che rientri in un ordine completamente diverso dall'istituzione di un co-finanziamento obbligatorio a carico degli Stati membri. Peraltro, non è dimostrato che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999 sarebbe stato privato del suo effetto utile qualora la Commissione si fosse attenuta al principio di un finanziamento da parte della Comunità delle misure adottate in forza di tale disposizione.
100 Del resto, tenuto conto della sensibilizzazione del Parlamento europeo e degli Stati membri al problema della BSE, essa non avrebbe probabilmente avuto difficoltà nell'ottenere l'accordo di questo a un nuovo bilancio rettificativo e supplementare. I contributi degli Stati membri avrebbero potuto anche assumere la forma di anticipi da rimborsare nell'ambito del bilancio dell'anno successivo.
101 La Commissione sostiene inoltre che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999 le attribuisce una competenza eccezionale («Notkompetenz») per risolvere situazioni di crisi.
102 Ora, se così è, certamente, nel caso di specie, tuttavia una siffatta competenza non consente di concludere che non si applichino più principi di base in materia di delega, e in particolare il principio secondo cui le misure adottate dalla Commissione non possono derogare alla disciplina di base adottata dal Consiglio.
103 Infine, quanto alla mancata proposizione di un ricorso da parte della Repubblica federale di Germania nei confronti del regolamento n. 2777/2000, è sufficiente constatare, come è stato giustamente osservato dal governo tedesco, che un certo modo di procedere della Commissione in passato non può ostare a un sindacato giurisdizionale di una misura analoga o identica adottata successivamente.
104 Per tutti i motivi che precedono sono del parere che la Commissione non fosse competente a prevedere un co-finanziamento nel regolamento impugnato. Il primo motivo mi sembra quindi fondato e propongo di accogliere la domanda di annullamento della Repubblica federale di Germania.
C - Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 268 CE - 270 CE
105 In considerazione della conclusione alla quale sono pervenuto per quanto riguarda il primo motivo, è solo in subordine che passo ad esaminare il secondo e il terzo motivo dedotti dal governo tedesco.
1. Argomenti delle parti
106 Il governo tedesco sostiene, in un secondo motivo, che il fatto di imporre agli Stati membri un co-finanziamento obbligatorio nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine è in contrasto con diverse disposizioni finanziarie del Trattato.
107 Infatti, le misure di sostegno, di cui al regolamento impugnato, rappresentano, malgrado il finanziamento parziale mediante di risorse di bilancio nazionali, aiuti comunitari e quindi «spese della Comunità» ai sensi dell'art. 268, primo comma, CE. Utilizzando l'aggettivo «tutte» (le entrate e le spese) l'art. 268, primo comma, CE stabilisce il principio dell'unitarietà del bilancio, come pure i requisiti fondamentali per una ponderazione politica delle entrate e delle spese nel procedimento di bilancio e per un controllo democratico dell'esecuzione del bilancio medesimo.
108 Secondo il governo tedesco, il fatto di finanziare (in parte) talune spese comunitarie in forza di una normativa obbligatoria di diritto comunitario secondario, mediante risorse non appartenenti alle previsioni di bilancio comunitario, non è compatibile con il principio di unitarietà del bilancio comunitario.
109 Per gli stessi motivi l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato contravverrebbe alla disposizione di bilancio di cui all'art. 269, primo comma, CE. Infatti, le «altre entrate» menzionate dalla suddetta disposizione ricomprendono solo le entrate versate occasionalmente alla Commissione a causa della sua attività amministrativa (come le ammende e le penalità) e che non provengono quindi da risorse di bilancio degli Stati membri. Un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri previsto dalla Commissione è comunque in contrasto con il principio dell'indipendenza finanziaria della Comunità rispetto agli Stati membri previsto dall'art. 269, primo comma, CE, in quanto un siffatto co-finanziamento non costituisce una fonte autorizzata di risorse proprie ai sensi dell'art. 269 CE.
110 Peraltro, il governo tedesco fa valere che, ove la Commissione fosse competente a istituire spese comunitarie senza che siffatte spese vengano finanziate esclusivamente dal bilancio comunitario, il massimale delle risorse proprie previste dagli artt. 269 CE e 270 CE non porrebbe più alcun limite efficace alle spese della Comunità.
111 La Commissione ribatte che l'argomento del governo tedesco si basa sull'errata premessa secondo cui la quota delle spese dedicata all'acquisto di carni che dev'essere sostenuta dallo Stato membro interessato ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato costituisca un aiuto comunitario come la quota finanziata dalla Comunità e quindi una spesa della Comunità ai sensi dell'art. 268, primo comma, CE.
112 In primo luogo, il governo tedesco equiparerebbe la nozione di aiuto comunitario a quella di spese della Comunità. In realtà, dalla giurisprudenza della Corte (32) risulterebbe che le spese assunte direttamente dagli Stati membri, come nel caso di specie, non costituiscono spese della Comunità che devono essere iscritte nel bilancio comunitario, anche se si basano su un atto giuridico della Comunità.
113 In secondo luogo, il governo tedesco dimenticherebbe che i fondi che gli Stati membri prelevano sui loro bilanci nazionali per co-finanziare un'azione della politica agricola comune conservano il loro carattere di aiuto di Stato.
114 Di conseguenza, gli artt. 268 CE e 269 CE non si applicherebbero ai fondi che gli Stati membri devono fornire nell'ambito del co-finanziamento istituito dal regolamento impugnato e la Commissione non potrebbe quindi aver violato i citati articoli adottando l'art. 5, n. 5, del suddetto regolamento.
115 La Commissione rileva inoltre che, ove si ammettesse l'argomento del governo tedesco, non soltanto la Commissione, ma anche il Consiglio e il Parlamento si troverebbero nell'impossibilità d'istituire un co-finanziamento obbligatorio di talune misure comunitarie, giacché nessuna istituzione può violare le disposizioni finanziarie del Trattato.
2. Valutazione
116 Sono del parere che il secondo motivo dedotto dal governo tedesco sia infondato.
117 Gli artt. 268 CE - 270 CE riguardano infatti, come risulta dalla parte iniziale dell'art. 268 CE, «le entrate e le spese della Comunità» (33). Essi non si applicano quindi, per loro stessa natura, ai fondi che, nell'ambito di un co-finanziamento, abbiano una fonte diversa da quella comunitaria.
118 Peraltro, il fatto che un co-finanziamento da parte degli Stati membri sia obbligatoriamente previsto da una normativa comunitaria non cambia la natura dei fondi forniti dagli Stati membri. Un siffatto obbligo non riguarda, infatti, la fonte del finanziamento che, a mio avviso, è la sola determinante per considerare se un finanziamento sia comunitario o no.
119 Ciò mi sembra che trovi anche conferma nelle citate sentenze Parlamento/Consiglio e Commissione nonché 2 marzo 1994, Parlamento/Consiglio, sulle quali la Commissione richiama l'attenzione della Corte e nelle quali, in entrambi i casi, la Corte si è lasciata guidare sostanzialmente dal fatto che il finanziamento in questione era direttamente garantito dagli Stati membri (34) per affermare che le relative spese non costituivano spese della Comunità.
D - Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 253 CE
1. Argomenti delle parti
120 Il governo tedesco sostiene che la motivazione del regolamento impugnato non soddisfa le prescrizioni derivanti dall'art. 253 CE in materia di motivazione per quanto riguarda l'istituzione di un co-finanziamento obbligatorio per gli Stati membri. Infatti, il quinto `considerando' del regolamento impugnato si limita in proposito a indicare che le risorse proprie della Comunità sono limitate. Il regolamento impugnato non chiarisce quindi con quale diritto la Commissione assume di poter modificare, mediante una misura di co-finanziamento obbligatorio, il principio del finanziamento al 100% delle misure di sostegno nell'ambito del mercato delle carni bovine con risorse di bilancio comunitarie. Il regolamento impugnato non motiva inoltre la scelta di una chiave di ripartizione del 70% - 30% per finanziare le misure di sostegno.
121 La Commissione fa valere che da una giurisprudenza costante risulta che non è necessario che la motivazione imposta dall'art. 253 CE specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Nel caso di un atto destinato a un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da una parte, la situazione complessiva che ha indotto alla sua adozione e, dall'altra, gli obiettivi generali che esso si propone di perseguire.
122 Il regolamento impugnato sarebbe conforme a tali requisiti per quanto riguarda l'art. 5, n. 5, che istituisce il co-finanziamento controverso. In primo luogo, il «visto» del regolamento impugnato che fa riferimento al regolamento n. 1254/1999 non lascia alcun dubbio sul fatto che l'intero regolamento impugnato, compreso il suo art. 5, n. 5, è basato sull'art. 38 del suddetto regolamento di base. In secondo luogo, il quinto `considerando' del regolamento impugnato conterrebbe una presentazione succinta, ma cionondimeno completa, delle riflessioni che hanno indotto la Commissione a istituire il co-finanziamento obbligatorio. Poiché il regolamento impugnato è un atto di portata generale, non era necessario indicare nei `considerando' il dettaglio dei calcoli che hanno portato alla chiave di ripartizione 70% - 30%.
123 La Commissione aggiunge che è inutile fornire una motivazione approfondita quando i destinatari dell'atto sono stati coinvolti nella sua elaborazione, il che sarebbe avvenuto per gli Stati membri, rappresentati in seno al comitato di gestione delle carni bovine, che è stato invitato a emettere un parere sul progetto di regolamento.
2. Valutazione
124 Occorre ricordare che, «(...) secondo una giurisprudenza costante, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, relativamente ad atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (v., in particolare, sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-7235, punti 25 e 26)» (35).
125 Ora, mi pare che il regolamento impugnato, quanto al co-finanziamento obbligatorio, risponda a tale esigenza di far risultare l'essenziale della finalità perseguita dalla Commissione. Nel quinto `considerando' si può leggere infatti quanto segue:
«Data l'estensione della crisi della BSE e, in particolare, la sua probabile durata, e quindi l'entità dell'impegno necessario per sostenere il mercato, sarebbe opportuno che tale impegno fosse ripartito tra la Comunità e gli Stati membri, soprattutto tenuto conto del gran numero di animali di cui si prevede l'acquisto nell'ambito del regime e dell'importo limitato delle risorse di bilancio disponibili per il finanziamento comunitario».
126 Nello stesso regolamento impugnato la Commissione chiarisce quindi per quali motivi, a suo avviso, il co-finanziamento si imponga.
127 Per contro, quanto alla fissazione della chiave di ripartizione del co-finanziamento, questa costituisce, a mio avviso, una «scelta d'indole tecnica» ai sensi della citata giurisprudenza, nei cui riguardi sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica.
128 Il terzo motivo dedotto dal governo tedesco non mi sembra quindi fondato.
E - Sulla domanda delle parti di mantenere gli effetti del regolamento impugnato
129 Il governo tedesco chiede che gli effetti del regolamento impugnato siano mantenuti in caso di annullamento pronunciato dalla Corte. La Commissione aderisce a tale richiesta.
130 Il solo fatto che le due parti in causa chiedano il mantenimento degli effetti non obbliga la Corte a concederlo. In forza dell'art. 231, secondo comma, CE, spetta infatti alla Corte valutare la necessità di una misura del genere.
131 Ora, non sono convinto che sia necessario aderire alla domanda presentata dalle parti.
132 Infatti, come risulta dall'analisi della ricevibilità del presente ricorso, un eventuale annullamento parziale del regolamento impugnato non avrebbe alcun effetto sulle misure già adottate in forza di questo. Il governo tedesco non chiede, peraltro, l'annullamento della disposizione del regolamento impugnato che crea diritti per gli operatori economici, e cioè, sostanzialmente, l'art. 5, n. 1, a termini del quale «[l]'autorità competente versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta entro 65 giorni dalla fine della presa in consegna dei prodotti».
133 Per quanto riguarda la compensazione finanziaria tra la Comunità, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, alla quale darebbe luogo l'annullamento parziale (36), sono del parere che non vi sia motivo di impedirla dichiarando che gli effetti del regolamento impugnato devono essere mantenuti. Infatti, una mancanza di risorse necessarie nel bilancio comunitario relativo all'anno nel corso del quale sarà pronunciata la sentenza della Corte nella presente causa non può, di per sé sola, giustificare che siano mantenuti gli effetti di un'illegittimità. Le somme necessarie potranno essere previste nel bilancio dell'anno successivo. Inoltre, se è vero che si tratta soltanto della questione di principio, e non già dal rimborso delle somme prese a carico dagli Stati membri, nulla impedisce che il Consiglio adotti un regolamento che stabilisca che le spese effettuate dagli Stati membri in forza del regolamento controverso resteranno a carico di questi.
134 Infine, dato che il regolamento impugnato non produce più oggi, alcun effetto, il mantenimento degli effetti come richiesto dalle parti porterebbe a che l'annullamento pronunciato dalla Corte non produca il minimo effetto, né per il passato né per il futuro. Il ricorso proposto dal governo tedesco equivarrebbe quindi a una consultazione della Corte sulla legittimità del regolamento impugnato, il che non può rappresentare il senso del ricorso di annullamento come previsto dall'art. 230 CE.
IV - Conclusione
135 Alla luce delle considerazioni che precedono propongo di:
- annullare l'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, nella parte in cui tale disposizione obbliga ogni Stato membro interessato a finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate ai sensi del regolamento medesimo;
- respingere la domanda di mantenimento degli effetti della disposizione annullata;
- condannare la Commissione alle spese.
(1) - GU L 95, pag. 8.
(2) - GU 30, pag. 991/62.
(3) - GU L 94, pag. 9.
(4) - GU L 216, pag. 1.
(5) - GU L 163, pag. 10.
(6) - GU L 160, pag. 103.
(7) - GU L 160, pag. 21.
(8) - GU L 321, pag. 47.
(9) - GU L 19, pag. 11.
(10) - V., da ultimo, sentenza 10 dicembre 2002, causa C-29/99, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-0000, punti 45 e 46).
(11) - Sentenza 10 marzo 1992, cause riunite C-38/90 e C-151/90 (Racc. pag. I-1781, punto 34).
(12) - Sentenza 5 ottobre 2000, cause riunite C-376/98 (Racc. pag. I-8419). V. paragrafo 126 delle citate conclusioni.
(13) - Sentenza 21 gennaio 2003, causa C-378/00 (Racc. pag. I-0000). V. paragrafi 134-137 delle citate conclusioni.
(14) - Il corsivo è mio.
(15) - «Il mercato comunitario delle carni bovine sta attraversando una profonda crisi dovuta alla sfiducia dei consumatori dopo la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Sia il consumo che la produzione sono scesi a livelli senza precedenti, provocando un crollo dei prezzi alla produzione (...)».
(16) - «E' pertanto opportuno istituire un nuovo regime speciale d'acquisto per le carni di animali sottoposti a test, che consenta agli Stati membri di immagazzinare le carni come alternativa alla distruzione, al più tardi dal 1_ luglio 2001 (...)».
(17) - V. sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 43.
(18) - L'obiettività del criterio trova anche conferma nella sentenza 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/Commissione (Racc. pag. 483), in cui la Corte ha affermato, al punto 11, che «(...) la parte della decisione impugnata di cui viene chiesto l'annullamento è infatti inseparabile dalla decisione nel suo complesso, di guisa che se la domanda venisse accolta, la decisione stessa rimarrebbe svuotata di contenuto» (il corsivo è mio).
(19) - V. supra, paragrafo 12.
(20) - V. supra, paragrafo 9.
(21) - V. sentenze 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken (Racc. pag. 2039, punto 13); 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-3081, punto 31), e 19 novembre 1998, causa C-159/96, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I-7379, punto 41).
(22) - V. anche, ad esempio, sentenza 18 giugno 1996, causa C-303/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2943, punto 23, in fine).
(23) - Il corsivo è mio.
(24) - V. il trentunesimo `considerando' del regolamento n. 1254/1999.
(25) - Il corsivo è mio.
(26) - Il corsivo è mio.
(27) - Si tratta dei regolamenti (CEE) del Consiglio 6 ottobre 1969, n. 1975, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero- caseari (GU L 252, pag. 1); (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), e (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), nonché delle decisioni del Consiglio 25 aprile 1990, 90/217/CEE, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU L 116, pag. 24) e del Consiglio 26 giugno 1990, 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224, pag. 19).
(28) - Sentenze 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383, punto 41), e 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europea (Racc. pag. I-6983, punto 76).
(29) - V. anche, in tal senso, sentenza 12 maggio 1998, causa C-106/96, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-2729, punto 36).
(30) - Sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda (Racc. pag. 1279). V. anche sentenze 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau/Commissione (Racc. pag. 1069, punto 14); causa 27/85, Vandemoortele/Commissione (Racc. pag. 1129, punto 14), e causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 14); 21 maggio 1987, cause riunite 133/85 - 136/85, Rau/BALM (Racc. pag. 2289, punto 31); 8 giugno 1989, causa 167/88, Association générale des producteurs de blé et autres céréales (Racc. pag. 1653, punto 15); 29 giugno 1989, causa 22/88, Vreugdenhil e a. (Racc. pag. 2049, punto 16); 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-795, punto 22), e 27 novembre 1997, causa C-369/95, Somalfruit e Camar (Racc. pag. I-6619, punto 62), nonché citate sentenze Paesi Bassi/Commissione, punto 30, e Portogallo/Commissione, punti 40 e 41.
(31) - V. sentenza Francia e Irlanda/Commissione, cit., punto 11.
(32) - Sentenza 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parlamento/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3685, punti 29 e 30) relativa a un aiuto d'urgenza concesso al Bangladesh nell'ambito di un'azione effettiva degli Stati membri e finanziata direttamente da questi, e sentenza 2 marzo 1994, causa C-316/91, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-625, punti 38 e 39) relativa al finanziamento degli aiuti concessi direttamente dagli Stati membri nell'ambito della quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé.
(33) - Il corsivo è mio.
(34) - Punti 29 e, rispettivamente, 38.
(35) - Sentenza 7 novembre 2000, causa C-168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-9131, punto 62).
(36) - V. supra, punto 46.
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