Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001.#Procter & Gamble contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Causa T-128/00.

ECLI:EU:T:2001:230Eu Chamb 02 T19 set 2001

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa T-128/00,

Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti C. van Nispen e G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2000 (procedimento R 506/1999-1), notificata alla ricorrente il 13 marzo 2000,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2000,

in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

_

Motivazione della sentenza

(...)

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2000 (procedimento R-506/1999-1) è annullata nella parte in cui essa riguarda i prodotti rientranti nella classe 3 dell'Accordo di Nizza, intitolata «Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici».

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.