ECLI:EU:C:2001:41•Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 18 gennaio 2001. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Inadempimento non contestato - Direttiva 73/23/CEE - Scalda-acqua elettrici - Requisiti non previsti dalla direttiva. # Causa C-100/00.
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 18 gennaio 2001. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Inadempimento non contestato - Direttiva 73/23/CEE - Scalda-acqua elettrici - Requisiti non previsti dalla direttiva. # Causa C-100/00.
ECLI:EU:C:2001:41Eu Cjeu18 gen 2001
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione , e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 , la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
2. La Commissione sostiene, in sostanza, che l'Italia impone il requisito che gli scalda-acqua elettrici siano dotati di un meccanismo che interrompa l'energia elettrica di alimentazione quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura di 100° C, mentre la normativa comunitaria consente un massimo di 130° C.
3. Il governo italiano non contesta l'inadempimento e dichiara che cercherà di porvi fine nel più breve tempo possibile.
Conclusione
4. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la Corte debba:
«1) dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
2) condannare la Repubblica italiana alle spese».
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