ECLI:EU:T:2001:219•Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001. # Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). # Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o per lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Impedimento assoluto - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. # Causa T-335/99.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001. # Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). # Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o per lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Impedimento assoluto - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. # Causa T-335/99.
ECLI:EU:T:2001:219Eu Chamb 02 T19 set 2001
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa T-335/99,
Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.-F. Wissel e C. Osterrieth, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 1999 (procedimento R 70/1999-3), notificata alla ricorrente il 28 settembre 1999,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 1999,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2000,
in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
1 (...)
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
(1)I fatti, le argomentazioni delle parti e la motivazione della presente sentenza sono identici o simili a quelli della sentenza 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (pasticca rotonda rossa e bianca) (Racc. pag. II-2597, pag. II-2601). Le uniche differenze rispetto a tale sentenza discendono dall'aspetto dei marchi tridimensionali di cui è stata chiesta la registrazione, vale a dire, nel caso di specie, la forma di una pasticca rettangolare composta di due strati, uno bianco e l'altro rosso.
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