Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2000.#Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contro Parlamento europeo.#Causa C-8/99 P.

ECLI:EU:C:2000:404Eu Chamb 02 C13 lug 2000

Testo completo

61999O0008

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2000. - Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contro Parlamento europeo. - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. - Causa C-8/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06031


Massima

Parole chiave


1 Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Effetti - Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione - Portata - Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza

[Trattato CE, art. 176 (divenuto art. 233 CE)]

2 Dipendenti - Decisione individuale - Comunicazione tardiva - Effetti

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

Massima


1 A norma dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), per conformarsi alla sentenza di annullamento e darvi piena esecuzione, l'istituzione da cui promana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che detta motivazione è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata.

(v. punti 19-20)

2 Un ritardo nella comunicazione all'interessato di una decisione che gli è destinata non può comportare l'annullamento della medesima, poiché la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa.

(v. punto 46)