ECLI:EU:C:2000:97•Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 22 febbraio 2000. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE - Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti in altri Stati membri - Normativa nazionale che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese. # Causa C-264/99.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 22 febbraio 2000. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE - Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti in altri Stati membri - Normativa nazionale che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese. # Causa C-264/99.
ECLI:EU:C:2000:97Eu Cjeu22 feb 2000
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione delle Comunità europee chiede
1) di constatare che la Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere in Italia in qualità di prestatore di servizi l'iscrizione all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE (precedentemente artt. 6, 52 e 59 del Trattato CE);
2) di condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di causa.
2 La Commissione contesta due disposizioni della legge 14 novembre 1941, n. 1442 (1) nella formulazione vigente al tempo della fase precontenziosa del procedimento. L'art. 4, primo comma, di questa legge obbliga ogni spedizioniere stabilito in un altro Stato membro, che intende esercitare l'attività in Italia, ad iscriversi all'albo specifico tenuto dalla camera di commercio. Il requisito dell'iscrizione è incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi. Esso rappresenta per un operatore economico, stabilito in uno Stato membro diverso dall'Italia, un ostacolo all'esercizio della sua attività in Italia.
3 L'art. 6, ultimo comma, della legge richiede per le imprese, rappresentate da stranieri, l'esibizione di un'autorizzazione del Ministro dell'Interno per l'iscrizione all'albo. Questo requisito è incompatibile con il principio della libertà di stabilimento e con l'obbligo di parità di trattamento.
4 Il governo italiano nel controricorso non ha contestato gli addebiti. Relativamente all'art. 4 della legge ha annunciato una modifica legislativa. Relativamente all'art. 6 ha comunicato che la disposizione contestata sarebbe stata abrogata
5 Alla data rilevante nell'ambito del procedimento per inadempimento, quando è scaduto il termine stabilito nel parere motivato non era stato posto rimedio in maniera incontestabile agli addebiti (2). La Repubblica italiana va perciò condannata con conseguente statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
6 Si propone di statuire come segue:
«1) La Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere in Italia in qualità di prestatore di servizi l'iscrizione all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE (precedentemente artt. 6, 52 e 59 del Trattato CE).
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
(1) - GURI n. 6 del 9.1.1942.
(2) - Nel parere motivato del 18 maggio 1998 era stato posto un termine di due mesi.
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