ECLI:EU:T:2005:104•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 17 marzo 2005.#Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contro Consiglio dell'Unione europea.#Dumping.#Causa T-192/98.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 17 marzo 2005.#Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contro Consiglio dell'Unione europea.#Dumping.#Causa T-192/98.
ECLI:EU:T:2005:104Eu Chamb Extd 04 T17 mar 2005
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Annullamento della decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese dall’Egitto, dell’Irlanda, dell’Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo all’importazione di tali tessuti originari della Turchia, presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.]
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, dell’India, dell’Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia, presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], è annullata.
2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
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