ECLI:EU:C:2000:415•Ordinanza del presidente della Corte del 25 luglio 2000.#Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo.#Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.#Causa C-377/98 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 25 luglio 2000.#Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo.#Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.#Causa C-377/98 R.
ECLI:EU:C:2000:415Eu Presid C25 lug 2000
Testo completo
61998O0377
Ordinanza del presidente della Corte del 25 luglio 2000. - Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo. - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. - Causa C-377/98 R.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06229
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Violazione di una norma sovraordinata di diritto ad opera della direttiva impugnata - Presupposto non soddisfatto automaticamente
(Art. 242 CE)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Onere della prova
(Art. 242 CE)
Massima
1 La violazione eventuale di una norma sovraordinata di diritto ad opera di una direttiva, pur consentendo di rimettere in discussione la validità di quest'ultima, non può, in linea di principio, dimostrare di per sé il carattere grave ed irreparabile di un eventuale danno e, pertanto, non soddisfa uno dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione della direttiva. Non basta dedurre astrattamente una lesione di diritti fondamentali per provare che il danno che potrebbe derivarne sarebbe necessariamente irreparabile.
(v. punto 45)
2 Anche se per stabilire, in sede di procedimento sommario, la sussistenza di un danno grave e irreparabile non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.
(v. punto 51)
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