ECLI:EU:C:1998:398•Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 1998.#Spyridoula Celia Alexopoulou contro Commissione delle Comunità europee.#Intervento.#Causa C-155/98 P.
Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 1998.#Spyridoula Celia Alexopoulou contro Commissione delle Comunità europee.#Intervento.#Causa C-155/98 P.
ECLI:EU:C:1998:398Eu Presid C23 lug 1998
Testo completo
61998O0155(01)
Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 1998. - Spyridoula Celia Alexopoulou contro Commissione delle Comunità europee. - Intervento. - Causa C-155/98 P-I.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04943
Parole chiave
1 Procedura - Intervento - Contenzioso del pubblico impiego - Intervento di un dipendente nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto da un altro dipendente - Ricevibilità - Presupposti
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 93 e 123)
2 Procedura - Intervento - Persone interessate - Controversia avente un oggetto analogo ad un'altra controversia pendente dinanzi al Tribunale - Non ammissione ad intervenire - Violazione dei diritti della difesa - Insussistenza
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 93 e 123)
Massima
1 La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia deve intendersi, relativamente all'istanza di intervento di un dipendente nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto da un altro dipendente, come un interesse diretto alla sorte delle conclusioni riguardanti specificamente l'atto di cui si chiede l'annullamento.
E' pertanto irricevibile l'istanza di intervento di un dipendente nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto da un altro dipendente contro la decisione di inquadramento riguardante quest'ultimo dipendente.
2 Qualora chi ha presentato istanza di intervento sia a sua volta parte in una controversia pendente dinanzi al Tribunale, il cui procedimento sia sospeso in attesa della decisione definitiva della Corte nella controversia in cui egli chiede di intervenire, il fatto di non ammetterne l'intervento in quest'ultima causa, in cui sono in discussione situazioni o tesi analoghe alle sue, non costituisce una violazione dei suoi diritti della difesa.
Infatti, la decisione della Corte nella causa ad essa sottoposta non pregiudicherà i diritti che chi ha presentato l'istanza di intervento potrà far valere nella controversia in cui è ricorrente e nell'ambito della quale potrà addurre gli argomenti che riterrà utili a sostegno dei motivi fatti valere nel proprio ricorso.
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