ECLI:EU:C:1999:123•Ordinanza della Corte del 5 marzo 1999.#Guérin automobiles EURL contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Termine per l'impugnazione - Mancanza di indicazioni relative al termine e ai mezzi di ricorso.#Causa C-153/98 P.
Ordinanza della Corte del 5 marzo 1999.#Guérin automobiles EURL contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Termine per l'impugnazione - Mancanza di indicazioni relative al termine e ai mezzi di ricorso.#Causa C-153/98 P.
ECLI:EU:C:1999:123Eu Full Court C5 mar 1999
Testo completo
61998O0153
Ordinanza della Corte del 5 marzo 1999. - Guérin automobiles EURL contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Termine per l'impugnazione - Mancanza di indicazioni relative al termine e ai mezzi di ricorso. - Causa C-153/98 P.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01441
Parole chiave
Atti delle istituzioni - Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso - Insussistenza
(Trattato CE, artt. 189, 190, 191 e 192)
Massima
Gli artt. 189, 190, 191 e 192 del Trattato, i quali definiscono con precisione la natura e il regime degli atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, non impongono affatto a queste ultime un obbligo generale di informare i destinatari di tali atti circa i ricorsi giurisdizionali esperibili o i termini entro i quali possono essere esercitati.
In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo di questo genere.
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