ECLI:EU:C:1999:188•Ordinanza della Corte del 21 aprile 1999.#Marc Charreire (C-28/98) e Jean Hirtsmann (C-29/98) contro Directeur des services fiscaux de la Moselle.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Thionville - Francia.#Domande pregiudiziali - Irricevibilità.#Cause riunite C-28/98 e C-29/98.
Ordinanza della Corte del 21 aprile 1999.#Marc Charreire (C-28/98) e Jean Hirtsmann (C-29/98) contro Directeur des services fiscaux de la Moselle.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Thionville - Francia.#Domande pregiudiziali - Irricevibilità.#Cause riunite C-28/98 e C-29/98.
ECLI:EU:C:1999:188Eu Full Court C21 apr 1999
Testo completo
61998O0028
Ordinanza della Corte del 21 aprile 1999. - Marc Charreire (C-28/98) e Jean Hirtsmann (C-29/98) contro Directeur des services fiscaux de la Moselle. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Thionville - Francia. - Domande pregiudiziali - Irricevibilità. - Cause riunite C-28/98 e C-29/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01963
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Domanda che non contiene sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto né le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
Massima
L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Al riguardo, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Incombe alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
Di conseguenza, è manifestamente irricevibile la domanda di un giudice nazionale nella quale quest'ultimo non fornisce alcuna indicazione che soddisfi i requisiti sopra ricordati né per quanto riguarda la situazione di fatto e di diritto dei procedimenti ad esso sottoposti né per quanto riguarda i motivi per cui egli ritiene necessario sottoporre questioni alla Corte.
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