ECLI:EU:C:1999:299•Conclusioni dell'avvocato generale del 10 giugno 1999. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Inadempimento di uno Stato - Artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE) - Navigazione aerea - Immatricolazione degli aereomobili. # Causa C-203/98.
Conclusioni dell'avvocato generale del 10 giugno 1999. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Inadempimento di uno Stato - Artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE) - Navigazione aerea - Immatricolazione degli aereomobili. # Causa C-203/98.
ECLI:EU:C:1999:299Eu Cjeu10 giu 1999
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso proposto il 28 maggio 1998, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, prescrivendo per gli operatori economici comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili, ai sensi dell'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954, che disciplina la navigazione aerea, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE).
2 In questa causa la fase orale era già stata chiusa e le conclusioni erano state presentate il 4 marzo 1999.
3 Con ordinanza 26 marzo 1999, è stata disposta la riapertura della fase orale ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura della Corte.
4 Tuttavia la parti hanno rinunciato ad una nuova trattazione orale.
5 Poiché non sono stati prospettati nuovi aspetti di diritto o di fatto, posso rinviare alle considerazioni esposte nelle conclusioni del 4 marzo 1999.
6 Di conseguenza concludo proponendo alla Corte di:
«1) dichiarare che, prescrivendo per gli operatori economici comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili, ai sensi dell'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954, che disciplina la navigazione aerea, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE).
2) condannare il Regno del Belgio alle spese».
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