ECLI:EU:C:1997:184•Ordinanza della Corte del 21 marzo 1997.#Région wallonne contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso d'annullamento - Incompetenza manifesta della Corte - Rinvio al Tribunale di primo grado.#Causa C-95/97.
Ordinanza della Corte del 21 marzo 1997.#Région wallonne contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso d'annullamento - Incompetenza manifesta della Corte - Rinvio al Tribunale di primo grado.#Causa C-95/97.
ECLI:EU:C:1997:184Eu Full Court C21 mar 1997
Testo completo
61997O0095
Ordinanza della Corte del 21 marzo 1997. - Région wallonne contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Incompetenza manifesta della Corte - Rinvio al Tribunale di primo grado. - Causa C-95/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01787
Parole chiave
Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale di primo grado - Ricorso di annullamento - Ricorsi degli Stati membri - Nozione - Ricorso proposto dinanzi alla Corte da un'autorità regionale di uno Stato federato - Incompetenza manifesta della Corte - Rinvio al Tribunale di primo grado
(Trattato CECA, art. 33; Trattato CE, art. 173; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma; decisioni del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom, 93/350/Euratom, CECA, CEE e 94/149/CECA, CEE)
Massima
A decorrere dall'entrata in vigore della decisione 94/149, la competenza della Corte è limitata esclusivamente ai ricorsi promossi da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria.
A questo proposito, emerge con chiarezza dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati firmatari dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati membri che le hanno costituite.
Pertanto la Corte di giustizia, adita con ricorso di annullamento proposto sulla base dell'art. 33 del Trattato CECA e con riferimento all'art. 173 del Trattato CE da una persona giuridica quale un'autorità regionale federata, è manifestamente incompetente a conoscere al riguardo e deve, in forza dell'art. 47, secondo comma, degli Statuti CE e CECA, rinviare la causa al Tribunale di primo grado.
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