ECLI:EU:C:1997:465•Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 1997.#Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 92, n. 3, lett. a) e c) del Trattato CE - Settore tessile - Errore manifesto di valutazione - Eccesso di capacità produttiva - Ricevibilità.#Causa C-55/97 P.
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 1997.#Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 92, n. 3, lett. a) e c) del Trattato CE - Settore tessile - Errore manifesto di valutazione - Eccesso di capacità produttiva - Ricevibilità.#Causa C-55/97 P.
ECLI:EU:C:1997:465Eu Chamb 01 C6 ott 1997
Testo completo
61997O0055
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 1997. - Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 92, n. 3, lett. a) e c) del Trattato CE - Settore tessile - Errore manifesto di valutazione - Eccesso di capacità produttiva - Ricevibilità. - Causa C-55/97 P.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05383
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione delle prove - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto della Corte, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
Solo il Tribunale è quindi competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Inoltre spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere di produzione della prova siano stati rispettati. Questa valutazione non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di detti elementi.
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