ECLI:EU:C:1998:391•Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 luglio 1998. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva del Consiglio 94/57/CE - Mancata trasposizione. # Causa C-431/97.
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 luglio 1998. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva del Consiglio 94/57/CE - Mancata trasposizione. # Causa C-431/97.
ECLI:EU:C:1998:391Eu Cjeu16 lug 1998
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 169, n. 2, del Trattato CE, di dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(1), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
2 Ai sensi dell'art. 16 della direttiva:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
(...)
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»
3 L'Irlanda non ha contestato che essa aveva mancato di trasporre la direttiva 94/57 e dichiara, nel suo controricorso, che stanno per essere emanate le misure necessarie.
4 Di conseguenza il ricorso della Commissione è evidentemente fondato.
Conclusioni
5 Propongo pertanto alla Corte di:
«1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
2) condannare l'Irlanda alle spese.»
(1) - GU L 319, pag. 20.
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