Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 13 ottobre 1998. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/119/CE, 94/42/CE, 94/16/CE e 93/118/CE - Mancata trasposizione nei termini prescritti. # Causa C-416/97.

ECLI:EU:C:1998:477Eu Cjeu13 ott 1998

Testo completo

Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

1 Con il ricorso per inadempimento presentato il 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

- alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (1),

- alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2),

- alla direttiva della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (3),

- alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (4),

o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali direttive. Essa chiede altresì che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento.

2 Nel suo ricorso, la Commissione rammenta le diverse fasi seguite durante il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE.

3 Nel suo controricorso, depositato il 14 febbraio 1998, la Repubblica italiana non contesta né la regolarità del detto procedimento, né l'esistenza dell'inadempimento. Essa si limita a fornire indicazioni sull'ultimo stato del calendario emanato per trasporre le direttive di cui trattasi. Le direttive 93/119 e 93/118 saranno trasposte con decreto legislativo, appena la legge comunitaria per il 1995/1997, il cui esame effettuato dal Parlamento sta per essere completato, sarà stata approvata e sarà entrata in vigore. La direttiva 94/42 sarà trasposta con atto regolamentare autorizzato dalla detta legge comunitaria e la direttiva 94/16 sarà trasposta da un decreto ministeriale attualmente in fase di concertazione tra le amministrazioni nazionali interessate.

4 La Commissione ha ritenuto superfluo il deposito di una replica e le due parti hanno rinunciato all'udienza.$

5 Propongo, pertanto, di accogliere integralmente il ricorso della Commissione e di conseguenza:

1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive,

2) condannare la Repubblica italiana alle spese.

(1) - GU L 340, pag. 21.

(2) - GU L 201, pag. 26.

(3) - GU L 104, pag. 32.

(4) - GU L 340, pag. 15.