ECLI:EU:C:1998:420•Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 17 settembre 1998. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. # Causa C-364/97.
Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 17 settembre 1998. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. # Causa C-364/97.
ECLI:EU:C:1998:420Eu Cjeu17 set 1998
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica
1 La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che l'Irlanda ha mancato di adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE; in prosieguo: la «direttiva») (1).
2 Ex art. 13 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 23 novembre 1995 le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità ed attuazione della stessa direttiva, e ad informare senza indugio la Commissione delle misure a tale effetto adottate. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se l'Irlanda aveva effettivamente adempiuto ai suoi obblighi, il 27 febbraio 1996 la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo irlandese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. In assenza di risposta ufficiale a detta lettera, il 23 dicembre 1996 la Commissione ha notificato alle autorità irlandesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare nel termine di due mesi dalla notifica le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.
3 Persistendo il silenzio del governo irlandese, il 22 ottobre 1997 la Commissione ha proposto il ricorso in esame. L'Irlanda non nega l'inadempimento ad esso addebitato; il governo resistente ha però richiesto la sospensione del presente procedimento per un periodo di tre mesi, asserendo che l'adozione dei decreti ministeriali di trasposizione sarebbe stata imminente.
4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della Commissione infondato o privo d'oggetto. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (2). Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento irlandese.
II - Conclusioni
Alla luce delle precedenti osservazioni, propongo perciò alla Corte di:
- accogliere il ricorso, dichiarando che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e
- condannare l'Irlanda alle spese.
(1) - GU 1993, L 307, pag. 1. Come ricorda il settimo 'considerando' della direttiva, al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca sono pienamente applicabili le norme previste dalla direttiva del Consiglio, 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), «fatte salve[, però,] le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute» nella misura dedotta in giudizio, la quale ha natura di «direttiva particolare», come menzionato nel titolo di essa.
(2) - V. sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13) e 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14); nonché, da ultimo, sentenza 16 luglio 1998, causa C-285/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-4895, punto 8).
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