ECLI:EU:C:1998:109•Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 marzo 1998.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.#Inadempimento di uno Stato - Direttive 86/280/CEE e 88/347/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto.#Causa C-213/97.
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 marzo 1998.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.#Inadempimento di uno Stato - Direttive 86/280/CEE e 88/347/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto.#Causa C-213/97.
ECLI:EU:C:1998:109Eu Cjeu12 mar 1998
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o non comunicando immediatamente alla Commissione i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988 (2), 88/347/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. La direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE (3), concerne l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
2 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 86/280:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime».
3 L'art. 2 della direttiva 88/347 stabilisce:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1_ gennaio 1989 per quanto concerne l'aldrin, il dieldrin, l'endrin e l'isodrin e prima del 1_ gennaio 1990 per quanto concerne le altre sostanze. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
4 La Repubblica portoghese non ha contestato di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene nel controricorso che è in corso l'adozione delle misure necessarie.
5 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è manifestamente fondato.
Conclusione
6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988, 88/347/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica portoghese alle spese.
(1) - GU L 181, pag. 16.
(2) - GU L 158, pag. 35.
(3) - GU L 129, pag. 23.
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