ECLI:EU:C:1999:389•Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 1999.#Commissione delle Comunità europee contro Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson.#Liquidazione delle spese - Spese indispensabili sostenute dalle parti.#Causa C-409/96 P-DEP.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 1999.#Commissione delle Comunità europee contro Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson.#Liquidazione delle spese - Spese indispensabili sostenute dalle parti.#Causa C-409/96 P-DEP.
ECLI:EU:C:1999:389Eu Chamb 03 C7 set 1999
Testo completo
61996O0409(01)
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 1999. - Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson contro Commissione delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese - Spese indispensabili sostenute dalle parti. - Causa C-409/96 P-DEP.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04939
Parole chiave
Procedura - Spese - Spese recuperabili - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Spese di viaggio e di soggiorno e compenso degli agenti, difensori o avvocati delle istituzioni comunitarie - Presupposti del rimborso
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 17, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]
Massima
$$Qualora, nell'ambito di una controversia dinanzi alla Corte, un'istituzione faccia uso della facoltà riconosciutale dall'art. 17, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, di farsi assistere da un avvocato o designare come agente una persona che non è suo dipendente, il compenso di tale avvocato o agente rientra nel concetto di «spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa», ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, e può quindi essere recuperato in forza di questa disposizione. Quando invece l'istituzione ritenga più consono al proprio interesse farsi rappresentare da un proprio dipendente, in qualità di agente, essa non può rivendicare, in forza dell'art. 73, lett. b), un indennizzo attinente all'attività svolta dall'agente nell'ambito del procedimento, vale a dire una quota parte della retribuzione da essa dovuta a tale dipendente a norma dello Statuto del personale. Infatti, tale retribuzione costituisce il corrispettivo dell'attività complessiva svolta dall'interessato, ivi compresa, se del caso, la difesa, nell'ambito di una lite dinanzi alla Corte, degli interessi dell'istituzione; essa non può quindi considerarsi come spesa sostenuta «per la causa». Diverso rilievo deve farsi per le spese distinguibili rispetto all'attività interna di un'istituzione, come le spese di spostamento e di soggiorno rese necessarie dal procedimento.
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