ECLI:EU:C:1997:493•Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 1997.#Konstantinos Dimitriadis contro Corte dei conti dell'unione europea.#Causa C-140/96 P.
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 1997.#Konstantinos Dimitriadis contro Corte dei conti dell'unione europea.#Causa C-140/96 P.
ECLI:EU:C:1997:493Eu Chamb 02 C16 ott 1997
Testo completo
61996O0140
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 1997. - Konstantinos Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee. - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata. - Causa C-140/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05635
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2 Dipendenti - Obbligo di assistenza incombente all'amministrazione - Portata
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione delle prove - Esclusione salvo in caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto avverso la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)
Massima
5 Il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
6 L'amministrazione, pur essendo tenuta ad intervenire di fronte ad un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio con tutta la necessaria energia per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni, può tuttavia adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l'inchiesta all'uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente.
7 La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
8 Nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi dedotti in un ricorso contro una decisione del Tribunale vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte.
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