ECLI:EU:C:1997:294•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 1997.#Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.#Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione delle navi diverse dai pescherecci - Condizione di nazionalità del proprietario.#Causa C-151/96.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 1997.#Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.#Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione delle navi diverse dai pescherecci - Condizione di nazionalità del proprietario.#Causa C-151/96.
ECLI:EU:C:1997:294Eu Chamb 05 C12 giu 1997
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-151/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Frank Benyon, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di immatricolare una nave diversa da un peschereccio nel registro nazionale irlandese alle navi appartenenti in tutto o in parte al governo, ad un ministro di Stato, ad un cittadino irlandese o ad una persona giuridica di diritto irlandese, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, 48, 52 e 58 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 maggio 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di immatricolare una nave diversa da un peschereccio nel registro nazionale irlandese alla navi appartenenti in tutto o in parte al governo, ad un ministro di Stato, ad un cittadino irlandese o ad una persona giuridica di diritto irlandese, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, 48, 52 e 58 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10).
2 L'art. 2 dell'Irish Mercantile Marine Act (legge sulla marina mercantile irlandese) 1955 prevede in particolare:
«(1) Ai sensi della presente legge:
(...)
per "persona giuridica di diritto irlandese" si intende una persona giuridica costituita in base alla normativa di tale Stato, assoggettata a quest'ultima ed avente il suo centro di attività in tale Stato».
3 L'art. 9 della legge sulla marina mercantile prevede:
«Sono riconosciute come navi irlandesi e, fatto salvo l'art. 18, n. 3, della presente legge, hanno diritto di battere bandiera nazionale e di rivendicare lo status di nazionale le navi seguenti:
(a) le navi di proprietà dello Stato;
(b) le navi interamente di proprietà di persone aventi lo status di cittadini d'Irlanda (definiti in prosieguo: "cittadini irlandesi") o di persone giuridiche di diritto irlandese e non registrate in base alla normativa di un altro paese;
(c) le altre navi registrate o ritenute esserlo in base alla presente legge».
4 L'art. 16 della legge sulla marina mercantile dispone:
«Fatto salvo l'articolo 19 della presente legge concernente gli Stati che accordano il trattamento di reciprocità, sono autorizzati ad essere proprietari di una nave immatricolata o a detenerne una quota:
(a) il governo;
(b) un ministro di Stato;
(c) un cittadino irlandese;
(d) una persona giuridica di diritto irlandese».
5 Nel formulare i suoi addebiti, la Commissione effettua una distinzione tra l'ipotesi in cui le navi costituiscono uno strumento per l'esercizio di un'attività economica e quella in cui le navi non costituiscono uno strumento siffatto.
6 Per quanto riguarda la prima ipotesi, la Commissione fa valere che gli artt. 9 e 16 della legge sulla marina mercantile, limitando il diritto di essere immatricolate nel registro irlandese e di battere bandiera irlandese alle navi di proprietà, in tutto o in parte, del governo, di un ministro di Stato, di un cittadino irlandese o di una persona giuridica di diritto irlandese, implicano una discriminazione fondata sulla nazionalità che è contraria all'art. 52 del Trattato. Lo stesso dicasi, secondo la Commissione, della condizione imposta dal combinato disposto degli artt. 2 e 9 della medesima legge, secondo cui le società proprietarie di imbarcazioni immatricolate in Irlanda devono essere costituite secondo il diritto irlandese, essere soggette alla normativa irlandese ed avere il loro centro di attività in tale paese. La Commissione rinvia in proposito alle sentenze 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-3905), 4 ottobre 1991, causa C-93/89, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-4569), e causa C-246/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4585), nonché 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1307).
7 La Commissione ritiene peraltro che la condizione risultante dal combinato disposto degli artt. 2 e 9 della legge sulla marina mercantile frapponga un ostacolo alla libertà di stabilimento delle società che soddisfano i criteri di cui all'art. 58 del Trattato. Essa aggiunge che l'argomento secondo cui l'immatricolazione non è un presupposto necessario per esercitare il diritto di stabilimento è stato espressamente disatteso nella già citata sentenza Factortame e a., punto 25.
8 Quanto alle imbarcazioni non destinate all'esercizio di un'attività economica, la Commissione ritiene che, benché l'immatricolazione di un'imbarcazione da diporto non riguardi le condizioni di impiego in senso stretto, la possibilità in capo ai cittadini comunitari di accedere, nello Stato membro ospitante, ad attività ricreative costituisce un corollario del diritto alla libera circolazione conferito loro dagli artt. 48 e 52 del Trattato, che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. In conformità degli artt. 7 del regolamento n. 1251/70 e della direttiva 75/34, lo stesso dovrebbe dirsi delle persone che fruiscono del diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. La Commissione rinvia in proposito alla citata sentenza Commissione/Francia, punti 20-23.
9 L'Irlanda riconosce che essa deve autorizzare l'immatricolazione delle navi mercantili e delle imbarcazioni da diporto appartenenti a cittadini di altri Stati membri o a persone giuridiche costituite in base alla normativa di altri Stati membri, assoggettate a tale normativa ed aventi il loro centro di attività in uno Stato membro. Essa fa valere tuttavia che, allo stato attuale del diritto irlandese, un cittadino comunitario può stabilirsi in Irlanda ed esercìre una nave immatricolata in un altro Stato membro e che tale cittadino dispone del medesimo diritto di accesso ai porti irlandesi di un cittadino irlandese proprietario di una nave immatricolata in Irlanda. In ogni caso, l'Irlanda sottolinea che sono in corso lavori diretti a modificare la normativa attualmente in vigore.
10 Quanto alla ricevibilità del ricorso, che, del resto, non è stata contestata dall'Irlanda, occorre rilevare che solo nei suoi pareri motivati la Commissione ha mosso l'addebito secondo cui le norme irlandesi sono a suo avviso contrarie agli artt. 7 del regolamento n. 1251/70 e della direttiva 75/34. Tuttavia, come ha constatato l'avvocato generale nel paragrafo 4 delle sue conclusioni, le lettere di diffida individuavano in maniera sufficiente l'inadempimento ascritto all'Irlanda, consistente nel mantenimento di talune disposizioni della legge sulla marina mercantile che non erano compatibili con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone. Le dette lettere, pertanto, erano idonee ad informare il governo irlandese della natura degli addebiti formulati nei suoi confronti, dandogli la possibilità di presentare le sue difese (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 17). Ne consegue che il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui riguarda una violazione degli artt. 7 del regolamento n. 1251/70 e della direttiva 75/34.
11 Circa il merito è sufficiente constatare che, nella citata sentenza Commissione/Francia, la Corte ha già avuto modo di esaminare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa analoga alla normativa irlandese controversa.
12 Quanto alle navi utilizzate nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica, la Corte ha affermato che ciascuno Stato membro deve, nell'esercizio della propria competenza a determinare i requisiti necessari per concedere la propria «nazionalità» ad una nave, attenersi al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri e che l'art. 52 del Trattato osta a che sia prescritta una condizione per effetto della quale le persone fisiche proprietarie o noleggiatrici di una nave e, nel caso di una società, i detentori del capitale sociale e gli amministratori debbano avere una determinata cittadinanza (sentenza Commissione/Francia, già citata, che rinvia alla citata sentenza Factortame e a., punti 29 e 30). Inoltre, la normativa irlandese, nei limiti in cui impone che le persone giuridiche proprietarie di navi siano costituite secondo la medesima, che siano assoggettate a tale normativa e che abbiano il loro centro di attività in Irlanda e nei limiti in cui, pertanto, esclude l'iscrizione o la gestione di una nave nel caso di una sede secondaria, come un'agenzia, una succursale, o una filiale, è in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato (sentenza Commissione/Francia, già citata, punto 19).
13 Quanto alle navi non utilizzate nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica, la Corte ha ricordato, nella già citata sentenza Commissione/Francia, che il diritto comunitario garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro sia la libertà di recarsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, sia la libertà di risiedervi dopo avervi esercitato un'attività siffatta. Ora, l'accesso alle attività ricreative offerte in tale Stato costituisce un corollario della libertà di circolazione (punto 21).
14 Ne consegue che l'immatricolazione, da parte di quel cittadino, di una nave da diporto nello Stato membro ospitante rientra nell'ambito delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone (sentenza Commissione/Francia, citata, punto 22).
15 Di conseguenza, la normativa irlandese che riserva ai soli cittadini irlandesi il diritto di immatricolare in Irlanda un'imbarcazione da diporto, di cui essi siano proprietari per una quota superiore alla metà, è incompatibile con gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato nonché con l'art. 7 del regolamento n. 1251/70 e con l'art. 7 della direttiva 75/34 (sentenza Commissione/Francia, citata, punto 23).
16 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di immatricolare una nave diversa da un peschereccio nel registro nazionale irlandese alle navi appartenenti in tutto o in parte al governo, ad un ministro di Stato, ad un cittadino irlandese o ad una persona giuridica di diritto irlandese, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, 48, 52 e 58 del Trattato, nonché dell'art. 7 del regolamento n. 1251/70 e dell'art. 7 della direttiva 75/34.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché l'Irlanda è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di immatricolare una nave diversa da un peschereccio nel registro nazionale irlandese alle navi appartenenti in tutto o in parte al governo, ad un ministro di Stato, ad un cittadino irlandese o ad una persona giuridica di diritto irlandese, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, 48, 52 e 58 del Trattato CE, nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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