Ordinanza del presidente della Corte del 26 febbraio 1996.#Biogen Inc. contro Smithkline Beecham Biologicals SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Nivelles - Belgio.#Articoli 20 e 37 dello Statuto CE della Corte - Partecipazione al procedimento di cui all'art. 177 del Trattato CE.#Causa C-181/95.

ECLI:EU:C:1996:63Eu Presid C26 feb 1996

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-181/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de commerce di Nivelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Biogen Inc.

e

Smithkline Beecham Biologicals SA,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768/92, sull' istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l' avvocato generale N. Fennelly,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con ricorso depositato in cancelleria il 12 dicembre 1995, la Research Corporation Technologies Inc., società di diritto statunitense, ha chiesto di essere ammessa a intervenire nel presente procedimento per presentare osservazioni sulla seconda questione proposta dal giudice a quo.

2 Essa deduce a sostegno della propria domanda che l' art. 37 dello Statuto CE della Corte riconosce alle persone fisiche e giuridiche il diritto di intervenire nelle controversie proposte alla Corte, e questo si riferirebbe anche ai procedimenti pregiudiziali. D' altra parte, l' art. 20 dello Statuto della Corte, prevedendo la possibilità per le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte, non limiterebbe o non escluderebbe espressamente il diritto delle persone fisiche o giuridiche di intervenire nei procedimenti pregiudiziali.

3 Una simile domanda di intervento in un procedimento pregiudiziale è irricevibile (v. ordinanza della Corte 13 giugno 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1179, e sentenza 19 dicembre 1968, causa 19/68, De Cicco, Racc. pag. 627, in particolare pag. 636).

4 L' art. 37 dello Statuto della Corte, invocato dalla ricorrente, riconosce alle persone fisiche o giuridiche il diritto di intervenire dinanzi alla Corte quando dimostrino un interesse alla soluzione della controversia propostale. Esso dispone altresì che le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere come oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. Quindi, esso si applica ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte rivolti a risolvere una controversia.

5 L' art. 177 del Trattato CE non dà luogo a un procedimento contenzioso rivolto a risolvere una controversia, ma crea un procedimento destinato a consentire ai giudici nazionali di sollecitare l' interpretazione dei testi comunitari che applicheranno alle controversie loro proposte, allo scopo di garantire l' unità d' interpretazione del diritto comunitario attraverso una collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali.

6 La procedura per la partecipazione ai casi di cui all' art. 177 del Trattato è stabilita nell' art. 20, nn. 1 e 2, dello Statuto della Corte, che limita il diritto di presentare alla Corte memorie od osservazioni solo alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione e, quando ne sia il caso, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea. Con l' espressione "parti in causa", la disposizione indica solo quelle che hanno tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale

(v. sentenza 1º marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4). Una norma speciale come questa non avrebbe senso se il diritto di partecipare al procedimento ex art. 177 fosse riconosciuto a tutti gli interessati ai sensi dell' art. 37. Pertanto, un soggetto che non abbia chiesto di intervenire dinanzi al giudice nazionale e non sia stato ammesso a intervenire in tale sede non ha diritto di presentare osservazioni dinanzi alla Corte ai sensi di tale norma.

7 La domanda d' intervento della società Research Corporation Technologies Inc. è pertanto irricevibile.

8 In assenza di spese, non occorre provvedere su questo punto.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) La domanda d' intervento della società Research Corporation Technologies Inc. è irricevibile.

2) Non occorre provvedere sulle spese.

Lussemburgo, 26 febbraio 1996