Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 novembre 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.#Inadempimento - Direttive 92/33/CEE e 92/34/CEE - Mancata attuazione.#Causa C-118/95.

ECLI:EU:C:1995:416Eu Chamb 05 C30 nov 1995

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-118/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 92/33"), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10; in prosieguo: la "direttiva 92/34"), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE.

2 Ai sensi degli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a dette direttive entro il 31 dicembre 1992 e informarne la Commissione.

3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi a dette direttive, e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana aveva adempiuto il suo obbligo di adottare le disposizioni necessarie, la Commissione, con lettera 12 marzo 1993, ha invitato il governo italiano, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

4 Non avendo ricevuto risposta a detta lettera, la Commissione ha emesso il 1 giugno 1994 un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

5 Con lettera 20 settembre 1994 della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana, le autorità italiane hanno comunicato che le procedure per l' attuazione delle direttive 92/33 e 92/34 erano in corso, ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 (legge comunitaria per il 1993). Non avendo ricevuto in seguito alcuna notifica, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

6 Nel ricorso la Commissione ricorda gli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34 e gli obblighi imposti agli Stati membri a norma degli artt. 5, primo comma, e 189 del Trattato CE. Essa constata che la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per conformarsi a quanto richiesto dalle direttive 92/33 e 92/34 e, pertanto, è venuta meno ai suoi obblighi.

7 La Repubblica italiana rileva che il regolamento di attuazione delle direttive di cui trattasi ° ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 ° è stato predisposto dal ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e inviato al Consiglio di Stato per il parere di competenza. Il recepimento della normativa comunitaria nel diritto italiano sarebbe quindi imminente.

8 Poiché le direttive 92/33 e 92/34 non sono state attuate entro i termini fissati dalle stesse direttive, si deve considerare accertato l' inadempimento addotto al riguardo dalla Commissione.

9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/33 e 92/34, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Questa è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.