ECLI:EU:C:1996:214•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 maggio 1996. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. # Inadempimento - Direttiva 92/5/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. # Causa C-304/95.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 maggio 1996. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. # Inadempimento - Direttiva 92/5/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. # Causa C-304/95.
ECLI:EU:C:1996:214Eu Cjeu23 mag 1996
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
C. O. LENZ
presentate il 23 maggio 1996 ( *1 )
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1. |
Nell'ambito di un ricorso d'inadempimento ex art. 169 del Trattato CE contro la Repubblica ellenica, la Commissione ha chiesto dichiararsi che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o quanto meno non avendo comunicato alla Commissione di aver adottato nel termine stabilito le prescrizioni legali e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE ( 1 ). |
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2. |
L'art. 3 della direttiva 92/5 prescrive in linea di principio — e quindi con effetto anche per la Repubblica ellenica — che gli Stati membri emanino le necessarie prescrizioni legali e amministrative per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva entro il 1 o gennaio 1993 al più tardi. |
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3. |
È pacifico che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non risultavano emanate al 1° gennaio 1993 né alla scadenza del termine di due mesi di cui al parere motivato 3 giugno 1994. |
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4. |
Il governo della Repubblica ellenica respinge invece esplicitamente l'accusa di violazione dell'art. 5 del Trattato adducendo di non avere trascurato i propri obblighi di collaborazione né con riferimento all'attuazione della direttiva né durante il procedimento amministrativo. |
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5. |
Poiché consta che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non sono state emanate nei termini prescritti e che la Repubblica ellenica ha così violato gli obblighi che le derivano dalla direttiva 92/5, non è necessario esaminare se sussista anche una trasgressione dell'art. 5 del Trattato, tanto più che la Commissione non ha fatto valere alcuna specifica violazione dell'art. 5 del Trattato che si distingua dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva. |
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6. |
La domanda della Commissione è in conclusione fondata. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente va condannata a sopportare le spese. |
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7. |
Propongo la seguente decisione:
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( *1 ) Lingua originale: il tedesco
( 1 ) GU L 57, pag. 1.
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