ECLI:EU:C:1996:245•Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 20 giugno 1996. # Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. # Inadempimento di Stato - Mancata trasposizione di una direttiva. # Causa C-79/95.
Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 20 giugno 1996. # Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. # Inadempimento di Stato - Mancata trasposizione di una direttiva. # Causa C-79/95.
ECLI:EU:C:1996:245Eu Cjeu20 giu 1996
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
PRESENTATE IL 20 GIUGNO 1996 ( *1 )
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1. |
Con ricorso presentato in data 16 marzo 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
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2. |
Il Regno di Spagna ha, nel corso del giudizio, segnalato di aver nel frattempo provveduto ad assicurare la trasposizione della direttiva 89/391/CEE. La Commissione ha preso atto di tale trasposizione ed ha, quindi, comunicato alla Corte di rinunciare, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, al ricorso, per la parte che concerne la pretesa violazione della direttiva 89/391/CEE. |
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3. |
Al riguardo, è sufficiente rilevare che il Regno di Spagna non contesta l'infrazione addebitatagli relativamente alla mancata trasposizione delle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/394/CEE. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che gli atti volti ad adeguare la normativa nazionale a tali direttive sono in via di adozione. Il che, secondo la giurisprudenza della Corte ( 8 ), non costituisce tuttavia causa esimente dell'inadempimento. |
Conclusioni
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4. |
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso, per la parte che concerne la violazione delle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/394/CEE, e di condannare, ai sensi dell'art. 69, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese. |
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 183, pag. 1
( 2 ) GU L 393, pag. 1.
( 3 ) GU L 393, pag. 13.
( 4 ) GU L 393, pag. 18.
( 5 ) GU L 156, pag. 9.
( 6 ) GU L 156, pag. 14.
( 7 ) GU L 196, pag. 1.
( 8 ) Si veda, ex mukis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-I 47/94, Commissione/Spagna (Race. pag. I-1015).
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