ECLI:EU:C:1995:377•Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 9 novembre 1995. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Inadempimento di uno Stato - Direttive 91/67/CEE, 91/628/CEE e 92/35/CEE - Mancata trasposizione. # Causa C-17/95.
Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 9 novembre 1995. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Inadempimento di uno Stato - Direttive 91/67/CEE, 91/628/CEE e 92/35/CEE - Mancata trasposizione. # Causa C-17/95.
ECLI:EU:C:1995:377Eu Cjeu9 nov 1995
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 9 novembre 1995 ( *1 )
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1. |
Con ricorso presentato in data 18 gennaio 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
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2. |
La Repubblica francese ha, nella memoria difensiva, segnalato di aver nel frattempo provveduto ad assicurare la trasposizione della direttiva 91/67/CEE mediante l'adozione di un decreto in data 26 gennaio 1995. La Commissione ha preso atto di tale trasposizione ed ha, quindi, comunicato alla Corte di rinunciare, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, al ricorso, per la parte che concerne la pretesa violazione della direttiva 91/67/CEE ( 4 ). |
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3. |
Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo francese non contesta l'infrazione addebitatagli relativamente alla mancata trasposizione delle direttive 91/628/CEE e 92/35/CEE. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che dei decreti, volti ad adeguare la normativa nazionale alle due direttive prima menzionate, sono in via di adozione, il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 5 ), non costituisce causa esimente dell'inadempimento. |
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4. |
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso, per la parte che concerne la violazione delle direttive 91/628/CEE e 92/35/CEE, e di condannare, ai sensi dell'art. 69, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese. |
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 46 del 19 febbraio 1991, pag. 1.
( 2 ) GU L 340 dell'11 dicembre 1991, pag. 17.
( 3 ) GU L 157 del 10 giugno 1992, pag. 19.
( 4 ) Si tratta, nel caso di specie, più precisamente di una rinuncia parziale agli atti, non contemplata dall'art. 78 del regolamento di procedura, che sembrerebbe piuttosto prevedere soltanto la rinuncia al proseguimento della controversia nella sua interezza. Alla rinuncia agli atti consegue, infatti, “la cancellazione della causa dal ruolo”. Lo jus praetorium della Corte ha però, in precedenti occasioni (si veda, da ultimo, sentenza 12 ottobre 1995, Commissione/Italia, causa C-257/94, Racc. pag. I-3041), ammesso che le parti procedano ad una siffatta rinuncia parziale. Ciò trova, in effetti, la sua giustificazione nella differenza tra petitum formale, consistente nell'unicità della richiesta di declaratoria di inadempimento, contenuta in un solo ricorso, anche se relativa a più violazioni, e petitum sostanziale, che si identifica nella effettiva coesistenza di più azioni parallele d'inadempimento riunite formalmente in un solo atto introduttivo del ricorso, ma aventi, ciascuna di esse, diversa causa petendi e, quindi, indipendenza processuale.
( 5 ) Si veda, ex multis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015).
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