Ordinanza del presidente della Sesta Sezione dell'11 luglio 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Cancellazione dal ruolo.#Causa C-95/94.

ECLI:EU:C:1995:234Eu Chamb 06 C11 lug 1995

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-95/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Caeiro e José Luis Iglesias Buhigues, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla dodicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395, pag. 40), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE

sentito l' avvocato generale G. Cosmas

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 maggio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell' art. 78 del regolamento di procedura, di rinunciare agli atti e ha chiesto che il Regno di Spagna, a norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, sia condannato alle spese.

2 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 7 giugno 1995, il Regno di Spagna ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla rinuncia della Commissione.

3 Ai sensi dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tale senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia gli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.

4 Nel caso di specie il ricorso e la successiva rinuncia della Commissione sono stati la conseguenza del comportamento del Regno di Spagna, che solo dopo la proposizione del ricorso da parte della Commissione ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ai propri obblighi.

5 Il Regno di Spagna dev' essere pertanto condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE

così provvede:

1) La causa C-95/94 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) Il Regno di Spagna sopporterà le spese.

Lussemburgo, 11 luglio 1995.