ECLI:EU:C:1995:274•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 agosto 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.#Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE - Compatibilità elettromagnetica.#Causa C-240/94.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 agosto 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.#Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE - Compatibilità elettromagnetica.#Causa C-240/94.
ECLI:EU:C:1995:274Eu Chamb 05 C11 ago 1995
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-240/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e David McIntyre, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette nonché dell' art. 189 del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19, in prosieguo: la "direttiva 89/336"), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva 92/31"), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE.
2 A norma degli artt. 12, n. 1, della direttiva 89/336 e 2, n. 1, della direttiva 92/31, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 1 luglio 1991 per la prima e non oltre il 28 luglio 1992 per la seconda direttiva, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi a queste direttive e informarne la Commissione. Gli stessi articoli facevano inoltre obbligo agli Stati membri di applicare questi provvedimenti, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1992 ed entro il 28 ottobre 1992.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, da parte dell' Irlanda, in merito all' adozione di provvedimenti di attuazione delle dette direttive, la Commissione, con lettera 14 ottobre 1992, ha intimato al governo irlandese di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi, in conformità dell' art. 169 del Trattato.
4 Poiché questa lettera è rimasta priva di risposta, il 2 luglio 1993 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando l' Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi.
5 Con lettera 17 settembre 1993 il governo irlandese ha comunicato che sperava di poter attuare nell' ordinamento interno la direttiva 89/336, come modificata dalla direttiva 92/31, entro la fine del 1993. Non avendo ricevuto, da allora, alcuna notificazione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 Nell' atto introduttivo la Commissione ricorda gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato, rilevando che l' Irlanda non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle prescrizioni delle direttive 89/336 e 92/31 e che essa è pertanto venuta meno ai propri obblighi.
7 L' Irlanda fa valere che la predisposizione dei regolamenti ministeriali necessari per l' attuazione degli obblighi imposti da queste direttive si trova in fase avanzata e che essi dovrebbero essere pronti in un futuro imminente. Una volta adottati i provvedimenti di attuazione, essa proporrà alla Commissione di rinunciare agli atti del presente procedimento.
8 Poiché l' attuazione delle direttive non è avvenuta entro i termini prescritti, occorre constatare l' inadempimento in accoglimento delle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna dell' Irlanda alle spese. Essendo rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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