Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/339/CEE - Mancata trasposizione.#Causa C-236/94.

ECLI:EU:C:1995:316Eu Chamb 06 C12 ott 1995

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-236/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare e, in subordine, dal comunicare alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pag. 64), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 18 agosto 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare e, in subordine, dal comunicare alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pag. 64; in prosieguo: la "direttiva"), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.

2 In applicazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quest' ultima entro il 18 giugno 1992 e informarne immediatamente la Commissione.

3 Il Regno del Belgio non nega l' inadempimento contestato, ma rende nota la prossima emanazione di un regio decreto destinato a porvi rimedio.

4 Di conseguenza, poiché l' attuazione della direttiva non è stata operata entro il termine prescritto da quest' ultima, si deve constatare l' inadempimento fatto valere al riguardo dalla Commissione.

5 Occorre quindi dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo risultato soccombente, il Regno del Belgio va condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.