Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 1994.#Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.#Inadempimento - Direttiva 90/167/CEE - Condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità.#Causa C-94/94.

ECLI:EU:C:1994:421Eu Chamb 06 C15 dic 1994

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-94/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor Miguel Bravo-Ferrer Delgado, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato e posto in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione degli obblighi previsti all' art. 11, n. 2, di detta direttiva, e non avendone informato la Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), G.F. Mancini, C.N. Kakouris e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 18 marzo 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato e posto in vigore, entro i termini fissati, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42, in prosieguo: la "direttiva"), ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE.

2 A norma dell' art. 15 della direttiva "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

° alle esigenze di cui all' art. 11, n. 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e, comunque, entro il 31 dicembre 1992,

° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.

Essi ne informano immediatamente la Commissione".

3 La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo adottato le necessarie disposizioni entro il 1 ottobre 1991, al più tardi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato CE.

4 Il Regno di Spagna non contesta che la direttiva non è stata trasposta nel termine impartito; afferma però che l' elaborazione del progetto di decreto che consentirà di attuare la direttiva è in fase molto avanzata.

5 Dal momento che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito, deve ritenersi accertato l' inadempimento allegato a questo riguardo dalla Commissione.

6 Si deve di conseguenza dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

7 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il Regno di Spagna è rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù del Trattato CE.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.