Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 1995.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva.#Causa C-66/94.

ECLI:EU:C:1995:13Eu Chamb 06 C19 gen 1995

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-66/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), e/o non comunicandole alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16, in prosieguo: la "direttiva 91/687"), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18, in prosieguo: la "direttiva 91/688"), e/o non comunicandole alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.

2 Dall' art. 4 della direttiva 91/687 e dall' art. 2 della direttiva 91/688 risulta che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive entro date diverse, ivi indicate, per quanto riguarda le varie disposizioni interessate e che vanno dal 1 gennaio 1992 al 1 luglio 1992, e devono altresì informarne immediatamente la Commissione.

3 La Commissione ha sostenuto che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali articoli nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.

4 Il Regno del Belgio non contesta la mancata trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688 nel termine prescritto. Fa tuttavia presente che i decreti che devono trasporre tali direttive sono in corso di approntamento.

5 Non essendo stata effettuata la trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688, l' inadempimento dedotto a tal proposito dalla Commissione deve essere considerato fondato.

6 Per contro, considerato che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi specifici incombentigli in forza della direttiva, è superfluo stabilire se esso sia altresì venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 5 del Trattato CE (v., da ultimo, sentenza 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. II-4627).

7 Occorre pertanto dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/687 e 91/688, è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687 e dell' art. 2 della direttiva 91/688.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica, e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687/CEE e dell' art. 2 della direttiva 91/688/CEE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.