Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 1994.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento - Direttiva 90/167/CEE - Condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.#Causa C-65/94.

ECLI:EU:C:1994:355Eu Chamb 06 C28 set 1994

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-65/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.

2 Ai sensi dell' art. 15 della direttiva,

"gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

° alle esigenze di cui all' articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992,

° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.

Essi ne informano immediatamente la Commissione".

3 Il governo belga non contesta di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto. Deduce soltanto che un progetto di decreto regio è attualmente in elaborazione ed è oggetto di consultazioni tra i dipartimenti interessati.

4 Atteso che la trasposizione non è stata compiuta entro il termine fissato dall' art. 15 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento dedotto in proposito dalla Commissione.

5 Dato che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi specifici che gli incombono in forza della direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-374/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-367, e 13 ottobre 1993, causa C-378/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5095).

6 Occorre pertanto dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.